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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03031/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva condannato un ente camerale a pagare a un avvocato Euro 11.594,94 a titolo di compensi per prestazioni professionali. L'ente aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. In appello il professionista aveva ottenuto l'accoglimento del gravame. L'ente camerale ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ma in pendenza del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Il professionista ha resistito con controricorso. Non emerge dal testo un esame nel merito dei motivi di ricorso, poiché il processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e dell'art. 391, comma 1, c.p.c., in assenza di adesione della controparte. Ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il precedente di legittimità indicato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione, se ritualmente notificata, determina la chiusura del processo di legittimità nei casi previsti dalla legge.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso quando non risulta adesione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta ritualmente notificata e in difetto di adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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