Cassazione Penale, Sentenza n. 6536/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata e porto di pistola decisa dalla Corte d'appello di Firenze (confermando il GUP di Arezzo). Le censure principali riguardano: presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione; inattendibilità delle dichiarazioni dei coimputati (chiamate in correità) e carenza di riscontri esterni individualizzanti; errata qualificazione giuridica della condotta (concorso di persone nel reato vs favoreggiamento personale); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva; eccessiva afflittività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero per lo più in censure di merito o in rimostranze generiche che non contrastano specificamente le articolate e motivate argomentazioni della Corte territoriale; ha ricordato il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare autonomamente le prove e le fonti probatorie. La Cassazione ha inoltre osservato che le chiamate in correità dei correi sono state adeguatamente corroborate da intercettazioni, tabulati e riscontri oggettivi (localizzazione auto, conversazioni, ecc.), e che il giudizio sulla prevalenza di aggravanti o attenuanti è riservato al giudice di merito salvo arbitrio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la qualificazione dei comportamenti di alcuni imputati come mero favoreggiamento personale, ritenendo invece che vi fosse un contributo funzionale alla programmazione e all'esecuzione della rapina, quindi configurabile concorso.
Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la comparazione è arbitraria o illogica. Nel caso la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione per non ritenere prevalenti le attenuanti generiche.
La norma sul favoreggiamento personale è stata considerata non applicabile quando il contributo prestatone è stato ritenuto parte integrante della pianificazione/esecuzione del reato (quindi concorso e non favoreggiamento).
Sull'attendibilità delle chiamate in correità la Corte di merito ha valutato la necessità di riscontri; la Cassazione ha ritenuto che tali riscontri (intercettazioni, tabulati, GPS, testimonianze, anello riconosciuto dalla persona offesa) fossero stati adeguatamente motivati e costituiscano conferma della chiamata in correità.
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606: la Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove, e i ricorsi che ripropongono valutazioni alternative di merito risultano inammissibili.
La Corte di merito ha motivatamente riconosciuto l'aggravante della recidiva per alcuni imputati, ritenendola rapportata alla loro pericolosità predittiva; la Cassazione non ha rilevato vizi nella motivazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito il riesame integrale delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o ripropongono giudizi di merito vengono dichiarati inammissibili.
- Per essere ammissibile un ricorso occorre individuare vizi di legittimità (violazione di norme, illogicità manifesta, carenza assoluta della motivazione) e confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; meri rilievi generici sono inefficaci.
- Le dichiarazioni dei correi (chiamate in correità) devono trovare riscontri esterni per essere pienamente utilizzate; tuttavia, se la corte territoriale mostra motivazione che indica riscontri (intercettazioni, tabulati, localizzazioni, elementi materiali), la valutazione resta di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La distinzione tra concorso e favoreggiamento dipende dalla natura temporale e funzionale del contributo: se il comportamento è parte della pianificazione o agevola l'esecuzione si configura concorso; se è esclusivamente posteriore e marginale può qualificarsi come favoreggiamento personale.
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione tipica del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria, carente o arbitraria.
- Per ottenere l'accoglimento di censure relative a prova e identità, è necessario portare in sede di legittimità argomentazioni specifiche che dimostrino l'errore logico-giuridico nella motivazione del giudice territoriale, non la semplice riproposizione dei fatti.
- Le contestazioni eccedenti (es. esibizione di nuovo materiale probatorio nel ricorso) sono improprie: la Corte di Cassazione non può essere posta in prima istanza di valutazione probatoria.
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