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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6536/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata e porto di pistola decisa dalla Corte d'appello di Firenze (confermando il GUP di Arezzo). Le censure principali riguardano: presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione; inattendibilità delle dichiarazioni dei coimputati (chiamate in correità) e carenza di riscontri esterni individualizzanti; errata qualificazione giuridica della condotta (concorso di persone nel reato vs favoreggiamento personale); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva; eccessiva afflittività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero per lo più in censure di merito o in rimostranze generiche che non contrastano specificamente le articolate e motivate argomentazioni della Corte territoriale; ha ricordato il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare autonomamente le prove e le fonti probatorie. La Cassazione ha inoltre osservato che le chiamate in correità dei correi sono state adeguatamente corroborate da intercettazioni, tabulati e riscontri oggettivi (localizzazione auto, conversazioni, ecc.), e che il giudizio sulla prevalenza di aggravanti o attenuanti è riservato al giudice di merito salvo arbitrio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    La Corte ha escluso la qualificazione dei comportamenti di alcuni imputati come mero favoreggiamento personale, ritenendo invece che vi fosse un contributo funzionale alla programmazione e all'esecuzione della rapina, quindi configurabile concorso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la comparazione è arbitraria o illogica. Nel caso la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione per non ritenere prevalenti le attenuanti generiche.

  • art. 114 cod. pen.

    La norma sul favoreggiamento personale è stata considerata non applicabile quando il contributo prestatone è stato ritenuto parte integrante della pianificazione/esecuzione del reato (quindi concorso e non favoreggiamento).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Sull'attendibilità delle chiamate in correità la Corte di merito ha valutato la necessità di riscontri; la Cassazione ha ritenuto che tali riscontri (intercettazioni, tabulati, GPS, testimonianze, anello riconosciuto dalla persona offesa) fossero stati adeguatamente motivati e costituiscano conferma della chiamata in correità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606: la Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove, e i ricorsi che ripropongono valutazioni alternative di merito risultano inammissibili.

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte di merito ha motivatamente riconosciuto l'aggravante della recidiva per alcuni imputati, ritenendola rapportata alla loro pericolosità predittiva; la Cassazione non ha rilevato vizi nella motivazione.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito il riesame integrale delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o ripropongono giudizi di merito vengono dichiarati inammissibili.
  • Per essere ammissibile un ricorso occorre individuare vizi di legittimità (violazione di norme, illogicità manifesta, carenza assoluta della motivazione) e confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; meri rilievi generici sono inefficaci.
  • Le dichiarazioni dei correi (chiamate in correità) devono trovare riscontri esterni per essere pienamente utilizzate; tuttavia, se la corte territoriale mostra motivazione che indica riscontri (intercettazioni, tabulati, localizzazioni, elementi materiali), la valutazione resta di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La distinzione tra concorso e favoreggiamento dipende dalla natura temporale e funzionale del contributo: se il comportamento è parte della pianificazione o agevola l'esecuzione si configura concorso; se è esclusivamente posteriore e marginale può qualificarsi come favoreggiamento personale.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione tipica del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria, carente o arbitraria.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure relative a prova e identità, è necessario portare in sede di legittimità argomentazioni specifiche che dimostrino l'errore logico-giuridico nella motivazione del giudice territoriale, non la semplice riproposizione dei fatti.
  • Le contestazioni eccedenti (es. esibizione di nuovo materiale probatorio nel ricorso) sono improprie: la Corte di Cassazione non può essere posta in prima istanza di valutazione probatoria.

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