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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29458/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. In sostanza contestava la conferma della propria responsabilità penale per il possesso ingiustificato di una pinza rinvenuta addosso al prevenuto e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una reale analisi critica delle ragioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non introducessero argomenti nuovi o specificamente critici rispetto alla decisione di appello, richiamando in particolare la motivazione sulla responsabilità per il possesso ingiustificato della pinza e sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare la decisione di merito; la Corte osserva che la doglianza è indeducibile perché non critica specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che il diniego era già stato motivatamente affrontato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza non ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La censura di vizio motivazionale deve indicare specificamente le lacune o illogicità della motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare genericamente questioni già disattese dai giudici di merito.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo con argomentazioni effettivamente critiche rispetto alla motivazione resa dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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