Cassazione Civile, Ordinanza n. 23403/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Agenzia delle entrate, per l'anno 2011, aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto qualificato dalle parti come contratto di affitto di terreno destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, ma riqualificato dall'Ufficio come concessione di diritto reale di superficie. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che il contratto avesse contenuto ed effetti propri della locazione e, soprattutto, che l'avviso fosse carente di motivazione perché non indicava le ragioni di fatto e di diritto della riqualificazione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per motivazione apparente della decisione d'appello; 2) violazione del D.P.R. 131/1986, artt. 20 e 52, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato con i criteri astratti di determinazione del maggior valore, senza necessità di indicare analiticamente gli elementi di fatto; 3) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c. per errata qualificazione del negozio come affitto/locazione anziché come concessione del diritto reale di superficie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, rilevando che l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso né allegato l'avviso di accertamento, impedendo così alla Corte di verificare il contenuto dell'atto e la fondatezza della censura sulla motivazione. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso e l'Agenzia è stata condannata alle spese in favore della società resistente, liquidate in Euro 3.500, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, in relazione alla dedotta motivazione apparente.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata per asserita motivazione apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato quale base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato quale base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.
È la norma sulla quale si fondava la riqualificazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici.
Richiamato nel motivo sul regime di motivazione dell'avviso di liquidazione/accertamento in materia di imposta di registro.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la qualificazione dell'atto come concessione del diritto di superficie.
artt. 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura locatizia/di affitto del rapporto negoziale.
art. 24 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., per giustificare il principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a fondamento del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale.
Richiamato per affermare che il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato quale disposizione sull'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investa la motivazione di un avviso di accertamento o liquidazione, il ricorrente deve riportare testualmente o comunque riprodurre in modo specifico il contenuto dell'atto amministrativo rilevante, oppure allegarlo, così da consentire alla Corte il controllo sulla censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura di motivazione dell'atto impositivo non può essere scrutinata in astratto: la Corte di cassazione deve poter verificare, sulla base del solo ricorso e dei documenti ritualmente prodotti, la corrispondenza tra il contenuto dell'atto e quanto dedotto dal ricorrente.
- Il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente la questione di più agevole definizione, anche se logicamente subordinata, quando ciò assicuri economia processuale e celerità del giudizio.
- Quando il primo motivo assorbente è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, restano assorbite le ulteriori censure non esaminate nel merito.
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