Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice; nella procedura era intervenuto anche l'agente della riscossione. Dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati a favore di due società e l'emissione dei decreti di trasferimento, alla debitrice era stato notificato un preavviso di rilascio. La società debitrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso vari atti della procedura e il preavviso di sloggio: il tribunale aveva rigettato l'opposizione per alcuni atti e dichiarato inammissibile quella relativa al preavviso. In seguito, la Corte di cassazione aveva definito il primo ricorso dichiarando inammissibile la costituzione di una parte e cassando senza rinvio il capo relativo al preavviso. La società debitrice ha poi proposto ricorso per revocazione contro tale sentenza della Cassazione deducendo tre motivi: 1) contrasto con un giudicato del tribunale in punto di ammissibilità e tempestività della seconda opposizione ex art. 617 c.p.c.; 2) errore di fatto per non avere considerato la riqualificazione della prima opposizione operata in sede sommaria dal giudice dell'esecuzione come reclamo ex art. 591-ter c.p.c.; 3) violazione degli artt. 168 l.f. e 617 c.p.c. e omessa/contraddittoria motivazione, con richiesta sostanzialmente di riforma della decisione di merito del tribunale perché la procedura esecutiva sarebbe stata viziata dalla pubblicazione della domanda di concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la revocazione delle sentenze di cassazione non è esperibile per contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c., ma solo nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la dedotta omissione di considerare la riqualificazione della prima opposizione non integra un errore di fatto revocatorio, ma semmai un errore di diritto o di valutazione; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché non veicolava un vero motivo di revocazione, ma riproponeva censure di merito contro la sentenza del tribunale, estranee al giudizio revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola controparte costituita e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    cassò senza rinvio il capo della decisione impugnato

    richiamato quale base del precedente intervento di legittimità che aveva eliminato senza rinvio il capo relativo al preavviso di rilascio, con conseguente impossibilità di proporre quella specifica opposizione.

  • art. 617 c.p.c.

    norma sull'opposizione agli atti esecutivi; la Corte distingue le censure revocatorie dalle doglianze che attengono all'ammissibilità o tempestività di tale opposizione, rilevando che qui le questioni riproposte erano di merito o di diritto, non di errore di fatto revocatorio.

  • art. 591-ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riqualificazione di una precedente opposizione come reclamo; la Corte esclude che tale riqualificazione, operata in sede sommaria, possa integrare errore di fatto revocatorio o vincolare la successiva decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per dedurre un preteso giudicato interno; la Corte esclude la configurabilità di una revocazione per contrasto di giudicati rispetto a sentenze della Cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    unico possibile fondamento della revocazione delle sentenze della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.; deve trattarsi di errore di fatto, percettivo, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il contrasto di giudicati non è causa di revocazione delle sentenze della Cassazione; il motivo fondato su tale ipotesi è quindi inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per riformulare doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte osserva che tali censure appartengono al giudizio di merito/cassazione ordinaria e non al ricorso per revocazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per escludere l'utilizzabilità di documenti nuovi non indicati nel ricorso originario, poiché la revocazione della sentenza di Cassazione per errore di fatto non può fondarsi su produzioni documentali nuove.

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita l'ambito della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che non può essere estesa a errori di diritto o di giudizio.

  • art. 391-ter c.p.c.

    richiamato per escludere comunque la proponibilità della revocazione per contrasto di giudicati anche se si volesse assimilare la pronuncia di legittimità a una decisione di merito.

  • art. 168 L. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della procedura esecutiva in presenza della domanda di concordato; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta estranea al perimetro della revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.; non è esperibile per far valere errori di diritto, errori di giudizio o il preteso contrasto con un giudicato.
  • L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, immediatamente verificabile dagli atti, decisiva e non vertente su un punto controverso deciso dal giudice; non basta prospettare una diversa qualificazione giuridica dei fatti o degli atti processuali.
  • Le questioni attinenti all'ammissibilità, alla tempestività o alla riqualificazione di un'impugnazione, quando implicano valutazioni giuridiche, non integrano errore di fatto revocatorio.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per introdurre documenti nuovi non già richiamati e depositati nei precedenti gradi o nel ricorso originario, quando la dimostrazione dell'errore richieda tali nuove produzioni.
  • Non sono ammissibili, nel giudizio di revocazione, censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova decisione sul merito della controversia definita dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.