Cassazione Penale, Sentenza n. 1071/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per sei motivi principali: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione sul dolo, sostenendo che non potevano rendersi conto dell'altruità della cosa e criticando l'attendibilità del teste Sciocchetti; (2) vizio di qualificazione del fatto: il luogo del furto era un casolare abbandonato adibito a deposito e non una 'abitazione' ai sensi dell'art. 624-bis c.p., per cui il fatto dovrebbe essere riqualificato come tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n.5 c.p.); (3) e (4) (per Mastini) doglianza per il diniego e la mancata motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso un precedente penale risalente e formalmente estinto; (5) carenza e contraddittorietà della motivazione sul bilanciamento delle circostanze e sulle aggravanti (numero delle persone, violenza sulle cose, recidiva); (6) carenza e illogicità nella determinazione della pena base e della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che il casolare, essendo in pessime condizioni, disabitato e adibito a deposito, non sia "abitazione" ai sensi dell'art. 624-bis c.p., e ha riqualificato il fatto come tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.5 c.p.). Sulla base della riqualificazione e del computo delle aggravanti ad effetto speciale (in particolare la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 625), la Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione fossero decorso e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il concetto di "abitazione" restrittivamente: un casolare disabitato e adibito a deposito non integra l'area protetta dall'art. 624-bis, con conseguente esclusione dell'aggravante specifica del furto in abitazione
Applicato per qualificare il fatto come tentativo: la fattispecie è stata riqualificata come tentato furto
Norma di riferimento per il reato di furto; il fatto è stato ricondotto alla fattispecie base del furto (tentato)
art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen.
Rilevata come aggravante (numero delle persone) che raddoppia la pena edittale del furto e incide sul computo della prescrizione
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Invocato per rilevare che, dato l'esito favorevole del motivo, il reato risultava ormai estinto per prescrizione
Usato per determinare i termini di prescrizione tenendo conto dell'entità della pena edittale aumentata dalle circostanze ad effetto speciale
Richiamato per calcolare il termine massimo di prescrizione e valutare la decorrenza anche in presenza di atti interruttivi
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Applicato nella valutazione del concorso fra circostanze ad effetto speciale: si applica la pena per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla fino ad un terzo
Norme sulla recidiva: la recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta circostanza ad effetto speciale che incide sulla determinazione della pena e sul calcolo della prescrizione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; citata come base formale dei vari motivi di impugnazione
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito nella discussione sulla precedente condanna di Mastini (estinzione formale del precedente procedimento), cui la difesa aveva affidato la richiesta del beneficio della sospensione condizionale
Massime di principio
- Un fabbricato disabitato e adibito a deposito non costituisce necessariamente "abitazione" ai fini dell'art. 624-bis: la qualificazione del luogo è fondamentale per la ricorrenza dell'aggravante
- Se la qualificazione cambia (es. da furto in abitazione a tentato furto aggravato), occorre ricalcolare la pena edittale e i conseguenti termini di prescrizione, il che può determinare l'estinzione del reato per prescrizione
- Le circostanze ad effetto speciale (es. recidiva, aggravanti che raddoppiano la pena) incidono sia sull'entità della pena sia sul computo della prescrizione: bisogna valutare il concorso delle stesse ai sensi dell'art. 63, comma 4
- La recidiva può aumentare il termine-base di prescrizione e la durata della proroga in caso di atti interruttivi; quindi anche ritardi processuali significativi possono condurre all'estinzione del reato
- In difesa, è strategico contestare la qualificazione del luogo del fatto e l'elemento soggettivo (dolo) nonché verificare accuratamente l'impatto di eventuali precedenti penali sulla recidiva e sul diritto ai benefici
- Quando si impugna in Cassazione, anche motivi 'di diritto' come la corretta qualificazione giuridica del fatto possono portare non solo a una riqualificazione ma anche all'estinzione del reato per prescrizione, se i termini sono decorso
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