Cassazione Penale, Sentenza n. 36755/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, con ordinanza del 16 febbraio 2026 aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Varese il 19 gennaio 2026. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in tre censure, deducendo violazione dell’art. 266-bis c.p.p. Ha contestato, anzitutto, che i decreti autorizzativi non contenessero un’autonoma valutazione della necessità di utilizzare il captatore informatico, essendosi limitati a richiamare per relationem il provvedimento urgente del pubblico ministero. Ha inoltre sostenuto che il primo provvedimento del G.I.P. non avesse convalidato l’uso del captatore, riferendosi soltanto alle intercettazioni telefoniche e non ai flussi informatici. Infine, ha censurato come generica e incompleta l’indicazione dei luoghi di privata dimora, in relazione all’art. 266, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La prima censura è generica: la motivazione per relationem del decreto autorizzativo è legittima quando consente di verificare un effettivo e concreto vaglio degli elementi decisivi; nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva dato conto della sequenza dei provvedimenti autorizzativi e della necessità di inoculare il captatore sul nuovo telefono dell’indagato, sostituito nelle more dell’attivazione tecnica. La seconda censura è inammissibile perché la questione non era stata sottoposta al Tribunale del riesame, con interruzione della devoluzione, e perché il ricorso non era autosufficiente, non avendo allegato né il decreto urgente del pubblico ministero né il provvedimento di convalida del G.I.P. Anche l’ultima censura è generica e aspecifica: il decreto del 28 gennaio 2025 indicava specificamente le abitazioni interessate, corrispondenti a residenza e domicilio dell’indagato, e la difesa non aveva dedotto l’utilizzazione di intercettazioni svolte in luoghi privati diversi da quelli indicati. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 266 bis cod. proc. pen.
La disposizione è indicata come parametro della censura relativa all’impiego del captatore informatico; la Corte rigetta in rito le doglianze senza sviluppare una distinta interpretazione dell’articolo.
Orbene, rileva il Collegio che il decreto autorizzativo del 28/01/2025 indica specificamente i luoghi di privata dimora all’interno dei quali è stata disposta l’intercettazione, vale a dire “le abitazioni di Matilde Boccadifuoco … e Paola Bardelli … corrispondenti rispettivamente ai luoghi di residenza e di domicilio di Moneta Berardino” e che la difesa non lamenta l’utilizzazione di intercettazioni effettuate in luoghi di privata dimora diversi da quelli indicati, con la conseguenza che non si è verificata alcuna violazione della disciplina prevista per le intercettazioni effettuate mediante il captatore informatico.
La contestazione circa la genericità dei luoghi non è fondata quando il decreto individua specificamente le abitazioni interessate e non viene dedotto che il captatore sia stato utilizzato in luoghi privati diversi.
Con riferimento alla prima doglianza, si osserva che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., in quanto soddisfa i criteri di autonomia e concretezza della valutazione, anche la motivazione per relationem, purché questa svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ed eviti il ricorso a formule stereotipate e astratte o sia “graficamente assente” o caratterizzata da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente.
Per autorizzare intercettazioni tra presenti mediante captatore, la motivazione per relationem è sufficiente se attesta un vaglio effettivo, autonomo e concreto degli elementi decisivi, evitando formule stereotipate o una motivazione meramente apparente.
art. 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.
L’art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. prevede che il decreto che autorizzi l’intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, indichi «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono».
Il decreto deve determinare i luoghi e il tempo di attivazione del microfono, anche indirettamente; nel caso deciso, l’indicazione specifica delle abitazioni interessate soddisfaceva tale requisito.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la sentenza non ne espone ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un decreto che autorizza intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico è legittima quando consente di verificare un effettivo vaglio autonomo e concreto degli elementi decisivi e delle ragioni specifiche dell’impiego dello strumento; non sono sufficienti formule stereotipate, astratte o una motivazione meramente apparente.
- È generica la censura che contesti la motivazione dell’autorizzazione senza confrontarsi con le ragioni specifiche esposte dal giudice e con gli atti della sequenza autorizzativa richiamati nel provvedimento.
- Una questione non sottoposta al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta in cassazione, perché viene meno la necessaria devoluzione; la censura è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza se non sono allegati gli atti indispensabili a verificarla.
- Il decreto di autorizzazione all’intercettazione mediante captatore deve indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in cui è consentita l’attivazione del microfono; l’indicazione specifica delle abitazioni soddisfa il requisito quando non sia dedotto l’uso del captatore in luoghi privati diversi.
Come è indicizzato
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