Cassazione Penale, Sentenza n. 34599/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere del 21 aprile 2026, che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP sul terreno interessato dall’abbandono incontrollato di rifiuti, nel procedimento per il reato previsto dall’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 255 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il Tribunale aveva riconosciuto la sua estraneità alla materiale commissione dell’abbandono e l’assenza di una sua posizione di garanzia, ma aveva nondimeno mantenuto il vincolo facendo riferimento a un presunto obbligo di bonifica quale fonte di responsabilità penale. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per motivazione apparente sul fumus del reato e sul periculum: quanto al fumus, ha ribadito di non avere commesso l’abbandono; quanto al periculum, ha contestato che fosse stato desunto dalla sola permanenza della situazione illecita, senza ulteriore specificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il fumus cautelare richieda la possibilità di sussumere il fatto in una fattispecie di reato, non la verifica della fondatezza dell’accusa o della responsabilità dell’indagato. Per il sequestro preventivo impeditivo è sufficiente la correlazione pertinenziale tra il bene e il reato e la sua libera disponibilità deve essere idonea a determinare la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato o ad agevolare ulteriori illeciti; il vincolo può quindi riguardare anche un bene di un terzo estraneo, indipendentemente dall’attribuibilità del reato al proprietario. La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale avesse fondato la responsabilità penale sulla mancata bonifica: il richiamo all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 riguardava l’obbligo successivo di attivarsi per la bonifica, in solido con l’autore, subordinato all’accertamento amministrativo della condotta dolosa o colposa e all’adozione dell’ordinanza sindacale prevista dalla legge. La Procura generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio, ma tale richiesta non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Il Tribunale del riesame, quindi, conferma la sussistenza del "fumus" di tale ipotesi di reato, sebbene non ne ascriva la commissione al ricorrente, espressamente evidenziando che la stretta correlazione tra il bene ed il fatto per cui si procede porta a far prevalere tale dato rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.
Ai fini del sequestro preventivo, la configurabilità astratta del reato contestato e la sua correlazione con il bene possono giustificare il vincolo anche senza attribuire la commissione del reato all’indagato.
Ebbene, deve qui ribadirsi che l'adozione e il mantenimento del vincolo reale presuppongono l'astratta configurabilità del reato e la sua correlazione al bene, anche a prescindere dalla sua attribuíbilità al soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini.
Il sequestro preventivo impeditivo richiede l’astratta configurabilità del reato e la relazione del bene con esso; non richiede che il reato sia attribuibile alla persona sottoposta alle indagini.
Il Tribunale del riesame ha proceduto alla verifica della sussistenza del "fumus" del reato, che, come chiaramente affermato da questa Corte e compiutamente riportato nel provvedimento impugnato, non implica la verifica della fondatezza dell'accusa, piuttosto dovendo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.
La motivazione sul fumus deve consentire di comprendere la possibilità di ricondurre il fatto a una fattispecie criminosa; in questa sede non è richiesta la verifica della fondatezza dell’accusa.
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
bensì un obbligo successivo, di attivarsi per la bonifica, in solido con l'autore della condotta, ove, con apposito procedimento amministrativo demandato dalla legge agli organi preposti al controllo, (art. 192, comma 3, d. Igs. n. 152/06), si accerti la relativa condotta dolosa o colposa e il Sindaco adotti l'ordinanza prescrittiva della rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi.
L’obbligo del proprietario di attivarsi per la bonifica, in solido con l’autore dell’abbandono, presuppone l’accertamento amministrativo di una sua condotta dolosa o colposa e l’adozione dell’ordinanza sindacale prescrittiva degli interventi.
Massime di principio
- Ai fini del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo è sufficiente la possibilità di sussumere il fatto in una fattispecie penale; non occorre anticipare la verifica della fondatezza dell’accusa o della responsabilità dell’indagato.
- Il sequestro preventivo impeditivo richiede un collegamento pertinenziale tra il bene e il reato e che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, oppure agevolare ulteriori fatti penalmente rilevanti; il vincolo può colpire anche beni appartenenti a terzi estranei e in buona fede.
- La responsabilità penale del proprietario di un terreno per condotte di abbandono o gestione illecita di rifiuti realizzate da terzi non deriva dalla sola proprietà né dalla mancata rimozione dei rifiuti: un obbligo giuridico di impedire la condotta può sorgere quando il proprietario compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
- L’obbligo del proprietario di attivarsi per la bonifica, in solido con l’autore della condotta, è distinto dalla responsabilità penale per l’abbandono e sorge secondo la procedura amministrativa prevista, a seguito dell’accertamento di una condotta dolosa o colposa e dell’adozione dell’ordinanza sindacale.
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