Cassazione Penale, Sentenza n. 25045/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria che, su istanza ex art. 671 c.p.p. proposta da un condannato, aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 9, mesi 10 di reclusione ed euro 2.166 di multa. Il giudice dell'esecuzione aveva individuato come reato più grave un furto in abitazione già giudicato con una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa), aveva calcolato per i reati della sentenza sub 27 un aumento complessivo di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, e aveva poi sommato gli aumenti già riconosciuti con precedente ordinanza esecutiva del 21 gennaio 2025 per altre sentenze (sub 22, 24 e 25). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e dell'art. 671 c.p.p. per mancato scorporo integrale dei reati già unificati in continuazione e per avere sommato in blocco l'esito della precedente ordinanza esecutiva, invece di determinare autonomi aumenti per ciascun reato satellite; 2) violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e dell'art. 442 c.p.p. per avere applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato solo ai reati della sentenza sub 27, senza considerare che anche i reati delle sentenze sub 22, 24 e 25 erano stati definiti con rito abbreviato; 3) violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e dell'art. 133 c.p. per difetto di motivazione sui criteri seguiti nella quantificazione degli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra distinte condanne nelle quali uno dei provvedimenti abbia già unificato più reati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., il giudice deve prima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e poi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti nella precedente continuazione interna, senza limitarsi a sommare in blocco gli esiti della precedente ordinanza. Ha inoltre ribadito che, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 c.p. deve essere ridotto nella misura prevista dall'art. 442 c.p.p. e che tale riduzione deve emergere dalla motivazione. Infine, ha richiamato il principio per cui anche il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo sulla pena base ma anche sugli aumenti per i reati satellite, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., per consentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
Norme richiamate
attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere in executivis la continuazione tra più sentenze o decreti penali irrevocabili e di rideterminare la pena sulla base dei criteri dell'art. 81 c.p.
impone, nella continuazione, la determinazione della pena base e dei singoli aumenti per i reati satellite, anche in sede esecutiva, secondo criteri autonomi e motivati
l'aumento di pena per il reato satellite giudicato con rito abbreviato deve essere soggetto alla riduzione premiale prevista per tale rito, e la sua applicazione deve risultare dalla motivazione
la quantificazione degli aumenti di pena richiede motivazione coerente con i criteri di proporzionalità e personalizzazione della pena
richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro discrezionale per la determinazione della pena e dei singoli aumenti
richiamato come norma sulla continuazione e sugli aumenti di pena per i reati satellite
richiamato nel testo con la sigla abbreviata; medesima disciplina del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
richiamato nel testo con la sigla abbreviata; disciplina della riduzione premiale del rito abbreviato
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra più condanne richiede di scorporare i reati già riuniti in precedenti giudizi e di individuare autonomamente il reato più grave, senza sommare in blocco gli aumenti già fissati in precedenza.
- Quando uno dei reati satellite è stato definito con rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione deve essere ridotto secondo la disciplina premiale dell'art. 442 c.p.p. e tale applicazione deve emergere in motivazione.
- Nel rideterminare la pena per continuazione, anche il giudice dell'esecuzione deve motivare sia sulla scelta della pena base sia sull'entità dei singoli aumenti, così da rendere verificabile il rispetto dei criteri di proporzionalità e dei parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il mero rispetto del limite legale massimo degli aumenti non basta a sorreggere la decisione sulla pena: è necessaria una motivazione che consenta il controllo del percorso logico seguito nella determinazione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →