Cassazione Civile, Ordinanza n. 34235/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da una lite risarcitoria per l'illegittima revoca di un mandato di agenzia: in un precedente giudizio la Corte d'appello aveva rideterminato il risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa alla società agente; la successiva ordinanza della Cassazione aveva dichiarato inammissibili i motivi di ricorso sulla decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, sull'ulteriore danno successivo ad aprile 1995 e sulla detrazione di somme già corrisposte. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di legittimità, deducendo: (1) violazione dell'art. 380-bis c.p.c. e del diritto di difesa perché il decreto di fissazione dell'adunanza non avrebbe contenuto la proposta del relatore; (2) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. sulla decorrenza di interessi e rivalutazione dal 21 settembre 1989; (3) ulteriore errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. sulla domanda di risarcimento per il danno successivo ad aprile 1995. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la precedente ordinanza avrebbe percepito in modo errato o incompleto gli atti di causa e quindi avrebbe deciso su una realtà processuale diversa da quella effettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non fossero riconducibili all'errore di fatto revocatorio previsto dagli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., poiché: il primo motivo deduceva in realtà una pretesa nullità/violazione di legge del procedimento camerale e non un errore percettivo; inoltre il rito applicato non richiedeva la proposta del relatore nel decreto di fissazione; il secondo e il terzo motivo miravano a rimettere in discussione la valutazione dei motivi del precedente ricorso per cassazione, cioè un errore di giudizio e non di fatto. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395 n. 4 c.p.c.; non consente di sindacare errori di diritto o di giudizio.
L'errore revocatorio deve essere un errore meramente percettivo, risultante dal contrasto tra la rappresentazione del fatto nella decisione e gli atti di causa; non può consistere in un errore di valutazione, interpretazione o giudizio.
Nel rito camerale richiamato dal provvedimento non è previsto che il decreto di fissazione debba contenere la proposta del relatore nei termini invocati dai ricorrenti.
Il procedimento camerale applicato al ricorso originario segue il modello introdotto dalla riforma del 2016 per la trattazione dei ricorsi non aventi questioni di particolare rilevanza.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio della causa secondo il rito semplificato.
Le doglianze del precedente ricorso non erano riconducibili ai parametri del ricorso per cassazione perché risultavano prive del necessario confronto con la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi del precedente ricorso erano stati reputati carenti di specificità e di confronto con la decisione impugnata.
La censura di omessa pronuncia richiamata nel ricorso di revocazione è stata ritenuta, in concreto, un tentativo di riesame del merito dei motivi già esaminati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per errori di diritto, nullità processuali o cattiva valutazione dei motivi di ricorso.
- L'errore revocatorio presuppone che la decisione abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestato, desumibile dagli atti del giudizio di legittimità; non ricorre quando si contesti l'interpretazione delle risultanze processuali o la qualificazione giuridica delle censure.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il motivo tende, anche solo indirettamente, a riaprire il thema decidendum del precedente giudizio di cassazione o a contestare il giudizio di autosufficienza e specificità già reso dalla Corte.
- Nel rito camerale per la trattazione del ricorso in Cassazione disciplinato dagli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., il decreto di fissazione non è tenuto a contenere una proposta del relatore secondo il modello del diverso rito ex art. 380-bis c.p.c.
- L'ordinanza che dichiari inammissibile il ricorso per revocazione comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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