Cassazione Penale, Ordinanza n. 07145/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo proposto non fosse deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver cagionato un sinistro stradale. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza di appello fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già motivate come infondate dal giudice di secondo grado.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La fattispecie riguardava la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e l'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
L'aggravante è richiamata come elemento oggetto di contestazione nel ricorso; la Corte afferma che la motivazione di appello ne aveva diffusamente spiegato la sussistenza.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, confrontandosi puntualmente con la sua motivazione e indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza misurarsi con gli argomenti effettivamente spesi nella sentenza impugnata.
- La mera allegazione di carenze o illogicità motivazionali, non accompagnata da un reale confronto con la decisione impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →