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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02201/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva confermato la sua responsabilità per diffamazione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge penale per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica; 2) violazione di legge penale per l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.; 3) violazione di legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità; 4) violazione di legge penale in ordine alla determinazione delle statuizioni civili. La Corte osserva che i primi, terzo e quarto motivo, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, in realtà censurano la motivazione e tendono a proporre una diversa ricostruzione del fatto, non ammissibile nel ricorso contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, dove il sindacato di legittimità è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 598 c.p. opera solo per offese contenute in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, nel relativo procedimento, e non quando le espressioni offensive siano divulgate in altra sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi 1, 3 e 4 fossero in realtà censure di motivazione, dunque proposte irritualmente, perché nel giudizio di legittimità relativo a sentenze di appello in materia di reati di competenza del giudice di pace sono proponibili solo i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sull'art. 598 c.p., richiamando il principio per cui l'esimente non si applica se le espressioni offensive sono divulgate in altra sede rispetto al procedimento nel quale sono state pronunciate. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lettere a), b) e c)

    Nel ricorso per cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace sono proponibili soltanto i motivi riconducibili alle lettere a), b) e c) del comma 1.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato per delimitare il perimetro dei motivi esperibili in cassazione nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma richiamata, insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., per limitare i motivi deducibili in cassazione nei procedimenti davanti al giudice di pace.

  • art. 598 c.p.

    L'esimente per le offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa è circoscritta all'ambito del relativo giudizio e non opera se le espressioni offensive sono divulgate in altra sede.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace, non sono deducibili censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge, si risolvano in contestazioni della motivazione o in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • L'esimente prevista per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa ha un ambito applicativo ristretto al procedimento in cui le espressioni sono rese e richiede pertinenza rispetto all'oggetto della causa o del ricorso; se le frasi offensive vengono diffuse in un contesto diverso, l'esimente non opera.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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