Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34529/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'esito dei giudizi di merito relativi a successioni ed usucapione, proponendo: (1) nullità della sentenza per mancata astensione del presidente del collegio per "grave inimicizia"; (2) che la sentenza d'appello n. 815/2009 fosse di mero rito e dunque la revocazione dovesse essere ammessa avverso la sentenza di primo grado; (3) che la revocazione fosse stata inammissibilmente dichiarata dal Tribunale anziché decisa nel merito dal giudice funzionalmente competente; (4) che fosse errata la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per carenza di interesse, trattandosi di pregiudizio concreto nella possibilità di soddisfazione del credito a causa della condotta collusiva delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. In particolare: (i) ha ritenuto inammissibile la dedotta nullità per mancata astensione perché la mancata ricusazione impedisce, di regola, di far valere la nullità della sentenza salvo il caso di interesse diretto del giudice; la "grave inimicizia" deve essere oggettiva e riferita a rapporti estranei al processo; (ii) ha confermato che il ricorso per revocazione non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando sia intervenuta pronuncia di grado d'appello (anche se di rito): la revocazione va proposta avverso la sentenza di appello o dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza d'appello; (iii) ha precisato che la proposizione dell'azione dinanzi a giudice diverso da quello competente non determina necessariamente inammissibilità ma può dar luogo a translatio iudicii; tuttavia la revocazione era comunque inammissibile perché era stata proposta avverso la sentenza di primo grado; (iv) ha ritenuto assorbente l'infondatezza dell'opposizione di terzo revocatoria perché la ricorrente non era terza rispetto al giudizio impugnato (aveva già fatto parte del relativo processo), e pertanto l'opposizione era esclusa; (v) ha disatteso l'eccezione sul difetto di "jus postulandi" del controricorrente in ragione della procura rilasciata all'estero, richiamando il principio delle Sezioni unite (sent. n. 17876/2025) secondo cui la traduzione della procura estera non è requisito di validità e non sempre necessaria. Sono state condannate le spese processuali in favore del controricorrente e disposte le conseguenze sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Disciplina la revocazione: la Corte ha interpretato che la revocazione può avere ad oggetto le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado o quelle per le quali è scaduto il termine per l'appello; non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado se è intervenuta pronuncia del giudice di secondo grado

  • art. 396 c.p.c.

    Norme sulla revocazione confermate nel quadro delineato dalla Cassazione: individua i soggetti e i termini collegati alla revocazione, applicata nel senso che la competenza va al giudice che ha emesso la sentenza appellata

  • art. 398 c.p.c.

    Previsioni procedurali connesse alla revocazione richiamate per chiarire limiti e condizioni del rimedio revocatorio

  • art. 404 c.p.c.

    Regola l'opposizione di terzo (compresa la forma revocatoria): la Corte ha ricordato che tale rimedio è riservato ai terzi e, per l'opposizione revocatoria, ai creditori o aventi causa di una delle parti; non è esperibile da chi è stato parte nel giudizio impugnato

  • art. 51 c.p.c.

    Disciplina l'astensione del giudice per "grave inimicizia": la Corte chiarisce che la grave inimicizia deve essere fondata su rapporti estranei al processo e non su giudizi sfavorevoli emessi in cause simili

  • art. 158 c.p.c.

    Nullità delle sentenze: la Corte ha ricordato che la nullità per mancata astensione può essere fatta valere nei casi previsti dalla legge; la semplice omessa ricusazione non rende in automatico la sentenza nulla, salvo interessi propri e diretti del giudice

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo (imparzialità del giudice): la Corte ha ritenuto che la tutela di tale principio è garantita dagli istituti dell'astensione e della ricusazione e dall'impugnazione, e che non sussiste automaticamente contrasto con l'art. 6 CEDU

  • art. 12 legge n. 218/1995

    Regole sulle procure rilasciate all'estero: in relazione al "jus postulandi" la Corte ha applicato la pronuncia delle Sezioni unite (sent. n. 17876/2025) secondo cui la traduzione della procura estera e della relativa attività certificativa non costituisce requisito di validità dell'atto processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi indicate: la Corte ha richiamato la norma per disporre l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento supplementare

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. è strumento rivolto alla sentenza di appello o di grado unico ovvero a quella per la quale è scaduto il termine per l'appello: non è esperibile contro la sentenza di primo grado se è intervenuta pronuncia di secondo grado.
  • L'opposizione di terzo (anche revocatoria) è riservata ai soggetti che erano terzi nel processo originario (creditori o aventi causa): chi è stato parte nel giudizio impugnato non può proporla.
  • La mancata proposizione della ricusazione impedisce, di regola, di eccepire la nullità della sentenza per mancata astensione; solo l'interesse diretto e proprio del giudice o circostanze oggettive che rendano impossibile la preventiva ricusazione possono giustificare la nullità.
  • La qualificazione di una pronuncia d'appello come di "mero rito" non annulla la funzione sostanziale della decisione di secondo grado: la pronuncia di secondo grado, anche se definita "di rito", può precludere la revocazione contro la sentenza di primo grado quando completa il giudizio di appello.
  • La procura rilasciata all'estero non richiede necessariamente la traduzione in italiano della certificazione notarile per essere valida in giudizio; il giudice può, discrezionalmente, nominare un traduttore o fare a meno se il contenuto è comprensibile o non contestato (richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 17876/2025).
  • Se un atto viene proposto dinanzi a un giudice diverso da quello competente, l'impugnazione non è necessariamente nulla: può operare la translatio iudicii per trasferire la causa al giudice competente, salvo che la legge non preveda diversamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.