Cassazione Civile, Sentenza n. 34529/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'esito dei giudizi di merito relativi a successioni ed usucapione, proponendo: (1) nullità della sentenza per mancata astensione del presidente del collegio per "grave inimicizia"; (2) che la sentenza d'appello n. 815/2009 fosse di mero rito e dunque la revocazione dovesse essere ammessa avverso la sentenza di primo grado; (3) che la revocazione fosse stata inammissibilmente dichiarata dal Tribunale anziché decisa nel merito dal giudice funzionalmente competente; (4) che fosse errata la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per carenza di interesse, trattandosi di pregiudizio concreto nella possibilità di soddisfazione del credito a causa della condotta collusiva delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. In particolare: (i) ha ritenuto inammissibile la dedotta nullità per mancata astensione perché la mancata ricusazione impedisce, di regola, di far valere la nullità della sentenza salvo il caso di interesse diretto del giudice; la "grave inimicizia" deve essere oggettiva e riferita a rapporti estranei al processo; (ii) ha confermato che il ricorso per revocazione non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando sia intervenuta pronuncia di grado d'appello (anche se di rito): la revocazione va proposta avverso la sentenza di appello o dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza d'appello; (iii) ha precisato che la proposizione dell'azione dinanzi a giudice diverso da quello competente non determina necessariamente inammissibilità ma può dar luogo a translatio iudicii; tuttavia la revocazione era comunque inammissibile perché era stata proposta avverso la sentenza di primo grado; (iv) ha ritenuto assorbente l'infondatezza dell'opposizione di terzo revocatoria perché la ricorrente non era terza rispetto al giudizio impugnato (aveva già fatto parte del relativo processo), e pertanto l'opposizione era esclusa; (v) ha disatteso l'eccezione sul difetto di "jus postulandi" del controricorrente in ragione della procura rilasciata all'estero, richiamando il principio delle Sezioni unite (sent. n. 17876/2025) secondo cui la traduzione della procura estera non è requisito di validità e non sempre necessaria. Sono state condannate le spese processuali in favore del controricorrente e disposte le conseguenze sul contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione: la Corte ha interpretato che la revocazione può avere ad oggetto le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado o quelle per le quali è scaduto il termine per l'appello; non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado se è intervenuta pronuncia del giudice di secondo grado
Norme sulla revocazione confermate nel quadro delineato dalla Cassazione: individua i soggetti e i termini collegati alla revocazione, applicata nel senso che la competenza va al giudice che ha emesso la sentenza appellata
Previsioni procedurali connesse alla revocazione richiamate per chiarire limiti e condizioni del rimedio revocatorio
Regola l'opposizione di terzo (compresa la forma revocatoria): la Corte ha ricordato che tale rimedio è riservato ai terzi e, per l'opposizione revocatoria, ai creditori o aventi causa di una delle parti; non è esperibile da chi è stato parte nel giudizio impugnato
Disciplina l'astensione del giudice per "grave inimicizia": la Corte chiarisce che la grave inimicizia deve essere fondata su rapporti estranei al processo e non su giudizi sfavorevoli emessi in cause simili
Nullità delle sentenze: la Corte ha ricordato che la nullità per mancata astensione può essere fatta valere nei casi previsti dalla legge; la semplice omessa ricusazione non rende in automatico la sentenza nulla, salvo interessi propri e diretti del giudice
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo (imparzialità del giudice): la Corte ha ritenuto che la tutela di tale principio è garantita dagli istituti dell'astensione e della ricusazione e dall'impugnazione, e che non sussiste automaticamente contrasto con l'art. 6 CEDU
Regole sulle procure rilasciate all'estero: in relazione al "jus postulandi" la Corte ha applicato la pronuncia delle Sezioni unite (sent. n. 17876/2025) secondo cui la traduzione della procura estera e della relativa attività certificativa non costituisce requisito di validità dell'atto processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi indicate: la Corte ha richiamato la norma per disporre l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento supplementare
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. è strumento rivolto alla sentenza di appello o di grado unico ovvero a quella per la quale è scaduto il termine per l'appello: non è esperibile contro la sentenza di primo grado se è intervenuta pronuncia di secondo grado.
- L'opposizione di terzo (anche revocatoria) è riservata ai soggetti che erano terzi nel processo originario (creditori o aventi causa): chi è stato parte nel giudizio impugnato non può proporla.
- La mancata proposizione della ricusazione impedisce, di regola, di eccepire la nullità della sentenza per mancata astensione; solo l'interesse diretto e proprio del giudice o circostanze oggettive che rendano impossibile la preventiva ricusazione possono giustificare la nullità.
- La qualificazione di una pronuncia d'appello come di "mero rito" non annulla la funzione sostanziale della decisione di secondo grado: la pronuncia di secondo grado, anche se definita "di rito", può precludere la revocazione contro la sentenza di primo grado quando completa il giudizio di appello.
- La procura rilasciata all'estero non richiede necessariamente la traduzione in italiano della certificazione notarile per essere valida in giudizio; il giudice può, discrezionalmente, nominare un traduttore o fare a meno se il contenuto è comprensibile o non contestato (richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 17876/2025).
- Se un atto viene proposto dinanzi a un giudice diverso da quello competente, l'impugnazione non è necessariamente nulla: può operare la translatio iudicii per trasferire la causa al giudice competente, salvo che la legge non preveda diversamente.
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