Cassazione Civile, Sentenza n. 34322/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consiglio Notarile impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva annullato la sanzione disciplinare (censura) irrogata a carico del notaio Italo Carta dalla CO.RE.DI. per aver assunto dipendenti già in servizio presso altro collega senza previa informazione. Il ricorso in Cassazione solleva vari motivi, fra i quali principale è che la Corte d'Appello aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento disciplinare per presunto "indugio" nell'esercizio dell'azione disciplinare (violazione dell'obbligo di procedere "senza indugio" ex art.153 L.N.), e aveva altresì ritenuto che il mero intervallo temporale tra dimissioni e nuova assunzione non fosse sufficiente a provare la condotta contestata (obbligo di informazione ex art.147 L.N. e artt.19-20 Codice Deontologico). Il Consiglio deduce violazioni di norme processuali e di principio di prova e censura la valutazione del merito svolta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo (quello relativo alla interpretazione dell'art.153 L.N. e alla dichiarazione di "decadenza" per il ritardo) ritenendo che i termini della fase amministrativa disciplinare siano ordinatori e che il ritardo nell'avvio dell'azione disciplinare, di per sé, non comporti la decadenza dell'azione né la nullità del provvedimento, salvo che non sia maturata la prescrizione o sussistano concreti pregiudizi. Per tale ragione la Corte di Cassazione ha cassato l'ordinanza della Corte d'Appello e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale. Altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti perché la Corte d'Appello aveva fondato la sua decisione principalmente sul presunto "indugio", ed essendo tale assunto cassato, le ulteriori valutazioni di merito devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), art.147, co.1, lett. b)
Norma di riferimento per la responsabilità disciplinare del notaio: la Cassazione non ha deciso il merito della violazione contestata, ma ha richiamato che l'accertamento spetta al giudice di merito nel rispetto dei criteri probatori; il tema centrale del giudizio di cassazione è stato però l'interpretazione dell'art.153 relativamente ai termini procedurali.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), art.153, co.2
La Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo cui l'espressione "procedere senza indugio" non implica perentorietà dei termini amministrativi del procedimento disciplinare: i termini sono ordinatori. Di conseguenza il ritardo nell'avvio dell'azione disciplinare non determina di per sé decadenza o invalidità dell'azione, salvo che sia intervenuta la prescrizione o si dimostri concreto pregiudizio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), artt.146 e 160
Art.160 richiama la L.241/1990 solo per quanto non diversamente disciplinato dalla legge notarile: la Cassazione ribadisce la specificità del procedimento disciplinare notarile e limita l'applicazione diretta delle regole della L.241/1990 in ordine ai termini. Art.146 (richiamata nelle doglianze) disciplina aspetti procedurali interni; la decisione conferma prevalenza della disciplina speciale.
Codice Deontologico, artt.19 e 20
Norme deontologiche sull'obbligo di leale e attiva cooperazione tra colleghi e sull'obbligo di informazione in caso di assunzione di personale già dipendente da altri notai. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, non essendo stata definitivamente decisa in cassazione la questione dei termini, il merito (se l'obbligo sia sorto e sia stato violato) vada riesaminato dal giudice di rinvio.
Codice di procedura civile, art.360, co.1, nn.3,4,5
Norme di legittimità su cui si sono basati i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'errata interpretazione dell'art.153 (n.3) e ha assorbito o dichiarato inammissibili altri motivi legati al merito, rimettendo la valutazione probatoria alla Corte territoriale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (richiamata)
La Cassazione ha escluso che i principi della L.241/1990 possano essere utilizzati per dichiarare l'illegittimità dell'avvio tardivo del procedimento disciplinare, atteso il regime speciale previsto dalla legge notarile; i termini previsti per i procedimenti amministrativi sono, nel contesto disciplinare notarile, ordinatori.
Costituzione, art.111, co.6 (richiamato)
Riferimento formale in ordine ai principi del giusto processo e motivazione; la Corte ha valutato la rilevanza delle doglianze motivate riguardo alla completezza della motivazione della decisione di merito.
Massime di principio
- I termini per l'avvio della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono da considerare ordinatori e non perentori: un ritardo, di per sé, non annulla automaticamente l'azione disciplinare salvo che sia intervenuta la prescrizione o si provi un concreto e significativo pregiudizio per la difesa.
- Se un organo disciplinare avvia l'azione con ritardo, è comunque opportuno che documenti le ragioni del ritardo e le attività istruttorie svolte per ridurre il rischio che la decisione venga annullata per vizio procedurale o per carenza di motivazione.
- L'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare grava sull'organo che promuove il procedimento: il solo dato cronologico (breve intervallo tra dimissioni e nuova assunzione) costituisce una presunzione che può aiutare l'accertamento ma non è di per sé prova certa della condotta illecita.
- La circostanza temporale tra cessazione del rapporto e nuova assunzione è indizio rilevante ma va valutata insieme ad altri elementi probatori (contatti precedenti documentati, dichiarazioni credibili, modalità di contatto) prima di ritenere integrata la violazione deontologica.
- L'omissione nella motivazione o la mancata menzione formale del Pubblico Ministero nell'intestazione di un provvedimento non comporta automaticamente nullità se dal contesto emerge che le conclusioni e le memorie sono state esaminate e decise; la parte pubblica può tuttavia far valere specifiche impugnazioni se ritiene lesi i propri diritti.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve valutare la prova con criteri probabilistici adeguati (valutazione delle presunzioni e degli elementi indiziari) e motivare esplicitamente perché tali elementi sono ritenuti sufficienti o insufficienti a provare la condotta contestata.
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