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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34531/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CO.GE.PA. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello principale per tardività. Il nodo giuridico principale era se la notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla Zurich Insurance PLC (chiamata in causa da Ughi in garanzia) potesse far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione anche nei confronti delle parti del rapporto principale (CASALP e CO.GE.PA.). CO.GE.PA. sosteneva che Zurich fosse estranea al rapporto principale e che, trattandosi di rapporti scindibili, la notifica non potesse far decorrere il termine per tutte le parti. La Corte ha esaminato anche questioni secondarie relative a costituzioni nel giudizio d'appello, all'ammissibilità dell'appello incidentale e alla ripartizione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, confermando la pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili gli appelli per tardività. La Corte ha ritenuto che la chiamata in causa in garanzia crei un litisconsorzio unitario/inscindibilità processuale tra rapporto principale e rapporto di garanzia; quindi la notifica della sentenza effettuata dal chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione anche nei confronti delle parti del rapporto principale, con conseguente intempestività dell'appello di CO.GE.PA. Anche l'appello incidentale di CASALP è stato dichiarato inammissibile. Quanto alle spese: la Cassazione ha compensato integralmente le spese di legittimità tra CO.GE.PA. e CASALP; ha però condannato in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti Ughi Alberto (euro 8.200,00) e Reale Mutua di Assicurazioni (euro 6.200,00), e ha condannato la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese in favore di Carmassi Massimo (euro 8.200,00). Sono altresì richiamate conseguenze sui contributi unificati secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    art. 325, primo comma, c.p.c.

    Stabilisce il termine breve (30 giorni) per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che tale termine possa iniziare anche dalla notifica eseguita dal chiamato in garanzia quando sussiste litisconsorzio processuale e inscindibilità delle cause.

  • art. 331 c.p.c.

    art. 331, primo comma, c.p.c.

    Consente l'integrazione del contraddittorio; la Corte l'ha richiamato per affermare che la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio unitario/inscindibilità processuale che impone la notificazione dell'appello anche ai garanti o, in mancanza, l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 326 e art. 332 c.p.c.

    art. 326 e art. 332 c.p.c.

    Richiamati come limiti: la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione opera solo per cause inscindibili; per cause scindibili, le impugnazioni seguono decorrenze autonome.

  • art. 168-bis c.p.c.

    art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

    Regola i termini per la costituzione in appello e le conseguenze della costituzione intempestiva; è stato considerato nel contesto dell'ammissibilità dell'appello incidentale e del rispetto dei termini di costituzione.

  • art. 334 c.p.c.

    Disciplina l'appello incidentale; la Corte ha richiamato i limiti temporali e le conseguenze dell'inammissibilità dell'appello principale sulla sorte dell'appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Norma sul grado di giudizio e implicazioni procedurali; richiamata in rapporto alle conseguenze della tardività degli atti di impugnazione.

  • art. 91 e art. 92 c.p.c.

    Regole sulla liquidazione e ripartizione delle spese di lite; la Corte le ha applicate per la condanna alle spese dei diversi soggetti e per la compensazione tra parti soccombenti.

  • art. 93 c.p.c.

    Previsione sulla distrazione delle somme in favore del difensore anticipatario; applicata per assegnare parte delle somme liquidate al difensore di Ughi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento al contributo unificato: la Corte ha richiamato la possibilità di un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 206 d.P.R. 554/1999

    art. 206 d.P.R. n. 554/1999

    Norma citata dalla ricorrente per contestare la validità del collaudo; la Cassazione non ha esaminato il merito della questione poiché ha rigettato il ricorso per motivi processuali (tardività).

  • art. 21-septies legge n. 241/1990

    art. 21-septies legge n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla nullità del collaudo per violazione di procedure amministrative; anche questa censura non è stata affrontata nel merito per motivi di inammissibilità processuale.

Massime di principio

  • La chiamata in causa di un terzo in garanzia può determinare un litisconsorzio unitario/inscindibilità processuale: in tal caso la notifica della sentenza effettuata dal chiamato in garanzia può far decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti delle parti del rapporto principale.
  • Quando si impugna una sentenza in cui sono stati evocati garanti, è essenziale notificare l'impugnazione anche ai garanti (o chiedere l'integrazione del contraddittorio) per evitare eccezioni di tardività.
  • Se l'appello principale è dichiarato inammissibile per tardività, gli appelli incidentali subordinati saranno di regola privi di interesse e possono risultare anch'essi inammissibili.
  • Le questioni meritorie (es. nullità del collaudo, vizi dell'opera) possono rimanere inosservate se prevalgono ragioni processuali di inammissibilità; curare la tempestività e completezza delle notifiche è prioritario per la preservazione dei diritti di merito.
  • In tema di spese, vige il principio di causalità: chi perde sulle domande di garanzia può essere condannato a rifondere le spese dei terzi chiamati, mentre tra parti soccombenti paritarie può operare la compensazione.
  • Verificare sempre la natura 'inscindibile' o 'scindibile' dei rapporti trattati in un singolo processo: la qualificazione influisce sulla decorrenza dei termini d'impugnazione e sulle esigenze di notifica.

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