Cassazione Civile, Sentenza n. 34536/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'esecuzione di un contratto del 25/01/2005 per la realizzazione di manufatti in vetroresina. La Curatela chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione di euro 86.965,20 per la mancata consegna dei manufatti; Ascani sosteneva di aver eseguito le opere, di aver ricevuto il pagamento e di aver adempiuto gli obblighi, eccependo che il ritiro era a cura della committente come indicato in fattura. In appello Ascani lamentava la errata qualificazione del rapporto (vendeva che appalto) e che il pagamento integrale costituiva accettazione dell'opera, esonerando dall'obbligo di consegna. In cassazione Ascani denunciava violazioni di norme sul contratto di appalto e di vendita e omessa motivazione sulla sorte della carena inventariata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Ascani S.r.l. e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Curatela. La Corte ha confermato che il rapporto andava qualificato come appalto e ha affermato che anche nell'appalto sussiste un'obbligazione accessoria di consegna dell'opera; l'accettazione e il pagamento non esonerano automaticamente l'appaltatore dall'obbligo di consegna. I semplici solleciti al ritiro (fax) non equivalgono all'intimazione formale necessaria per mettere in mora la committente. Perciò è stata confermata la pronuncia che aveva disposto la risoluzione e la restituzione delle somme, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (importo liquidato in euro 6.200,00 oltre oneri). È disposto altresì l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1476
Norma sul trasferimento della cosa nella vendita (obbligo di consegna). La Corte ha ritenuto che la norma attiene alla vendita ma non esclude che anche nell'appalto sussista un'obbligo accessorio di consegna; la ricorrente non poteva invocare la sola disciplina della vendita per esonerarsi dall'onere di dimostrare la consegna
Codice civile, artt. 1665, 1666, 1667
Norme sull'appalto d'opera. La Corte ha applicato tali disposizioni rilevando che nell'appalto di opere sussiste l'obbligo principale di eseguire l'opera e un'obbligazione accessoria di consegna della cosa realizzata; inoltre è stato ricordato che l'accettazione e il pagamento non sopperiscono automaticamente alla prova della consegna
Codice civile, art. 1182 (ultimo comma)
Individuazione del luogo della consegna per le cose mobili: domicilio o sede del debitore; richiamato per precisare dove poteva avvenire la consegna delle stampate
Codice civile, art. 1209 (secondo comma)
Regole sull'offerta della cosa per intimazione: la Corte ha affermato che, per mettere il committente in mora nella ricezione, occorre un'intimazione formale (offerta per intimazione) e non meri solleciti via fax
Codice civile, artt. 1206 e ss.
Effetti della mora nel ricevere la cosa: in caso di mora del committente l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di custodia; richiamati per spiegare le conseguenze di una eventuale messa in mora corretta
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che la ricorrente possa essere tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora dovuto
Massime di principio
- Occorre sempre qualificare correttamente il rapporto (vendita vs appalto): la qualificazione incide sulle obbligazioni principali ma non esclude obblighi accessori tipici dell'altra fattispecie (es. obbligo di consegna nell'appalto di opere mobili).
- Nell'appalto d'opera di cose mobili esiste, oltre all'obbligo di facere, un obbligo accessorio di consegna della cosa realizzata; l'accettazione e il pagamento non sostituiscono automaticamente la prova della consegna.
- L'onere della prova della consegna grava sull'appaltatore/venditore: conservare e produrre documenti tempestivi (DDT, ricevute di ritiro) è essenziale per dimostrare l'effettiva consegna.
- I semplici solleciti al ritiro (fax, email informative) non costituiscono di per sé intimazione idonea a far sorgere la mora del committente; per la messa in mora nella ricezione delle cose mobili è necessaria una formale offerta/intimazione secondo le modalità previste dalla legge o dal contratto.
- Se le parti hanno pattuito che il ritiro sia a cura del committente (es. clausola "da ritirare a vostra cura e spese"), è cruciale che il committente sia posto in condizione di ritirare e che l'appaltatore documenti le comunicazioni e gli adempimenti connessi; tuttavia tale patto non elimina l'obbligo di consegna dell'appaltatore se la consegna materialmente non si verifica.
- In caso di controversia, l'inventario e il rinvenimento dei beni (presso uno dei luoghi rilevanti) costituiscono prova importante: beni inventariati presso l'appaltatore possono attestare la mancata consegna.
- Le parti possono disciplinare tempi e modalità di verifica e consegna (es. consegna post-accettazione, prova in loco); tali patti devono essere rispettati e documentati per evitare contestazioni sull'adempimento.
- Per tutelarsi, l'appaltatore dovrebbe: a) conservare DDT e ogni documento di trasporto, datati e inviati tempestivamente; b) inviare, se necessario, intimazioni formali per la presa in consegna; c) registrare eventuali spese di custodia e chiedere il rimborso se la consegna viene ritardata per colpa del committente.
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