Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25485/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del Ministero, della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'annullamento di ordinanze ingiunzione irrogate a tre funzionari ispettivi della Regione Campania, e notificate anche alla Regione in qualità di coobbligata solidale ex art. 6 l. n. 689/1981. Le sanzioni erano state emesse perché i funzionari avrebbero agevolato, omettendo adeguati controlli, la frode posta in essere da una società operante nel settore del burro, diretta a ottenere aiuti comunitari previsti da regolamenti CEE. Il Ministero deduceva due motivi: con il primo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 6 D.P.R. n. 327/1980, sostenendo che i controlli sul burro avrebbero dovuto essere eseguiti anche in profondità e non solo in superficie, così da consentire campioni rappresentativi; con il secondo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., lamentava nullità della sentenza e del procedimento per omessa considerazione di numerose omissioni e per erronea esclusione della colpa, sostenendo che la motivazione fosse apparente e che l'impreparazione tecnica degli ispettori non potesse valere come esimente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina evocata dal Ministero non imponeva, per i prodotti omogenei, alcun prelievo in profondità e che la sentenza impugnata non aveva violato l'art. 6 D.P.R. n. 327/1980, anche perché l'Amministrazione non aveva specificamente censurato l'accertamento di merito sulla natura omogenea del burro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava in realtà a una rivalutazione del giudizio di fatto sulla colpa dei funzionari, attività preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione della Corte d'appello non era affatto inesistente o meramente apparente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 6 D.P.R. n. 327/1980

    "Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento"

    Per i prelievi campionari si applicano le modalità dell'allegato A; per i prodotti omogenei non è previsto un obbligo di prelievo in profondità, mentre la regola del prelievo da parte superiore, centrale e inferiore riguarda i prodotti non omogenei.

  • art. 3 allegato A D.P.R. n. 327/1980

    lettera a), lettera b), lettera c)

    La Corte distingue tra prodotti omogenei e non omogenei: per i primi basta un prelievo rappresentativo della massa o da più recipienti scelti a caso, senza indicazioni sulla profondità; solo per i prodotti non omogenei è richiesto il prelievo di quantità parziali dalla parte superiore, centrale e inferiore della massa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio prospettato per violazione e falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio prospettato per nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto e non a far valere una reale nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse inesistente o meramente apparente.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel catalogo delle nullità dedotte; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel catalogo delle nullità dedotte; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo motivazionale; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione esistente e non apparente.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 6 l. n. 689/1981

    Richiamato per la coobbligazione solidale della Regione Campania in relazione alle sanzioni irrogate ai funzionari.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque precluso nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della colpa o di altri fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia meramente fittizia; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta poco persuasiva o non condivisibile.
  • In tema di prelievo di campioni per analisi chimiche, la disciplina regolamentare distingue tra prodotti omogenei e non omogenei: solo per questi ultimi è richiesto il prelievo in diverse fasce della massa, mentre per i prodotti omogenei è sufficiente un campione rappresentativo, senza prescrizioni sulla profondità del prelievo.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una qualificazione tecnica del bene o della sostanza controllata, la parte ricorrente deve censurare specificamente tale qualificazione; in difetto, la doglianza sulla conseguente applicazione della regola tecnica di campionamento resta priva di decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.