Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16226/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di una variante stradale. L’appaltatore aveva iscritto numerose riserve per maggiori oneri e danni derivanti dall’andamento anomalo dei lavori, da varianti, ritardi, interferenze esecutive, maggiori costi di materiali, sicurezza, scavi, elaborati progettuali, carburante, sorpresa geologica e instabilità in galleria. Alcune pretese erano state definite con accordo bonario del 27 luglio 2011, altre erano state rinunciate in occasione di atti aggiuntivi successivi. Il Tribunale aveva accolto solo parte delle domande, mentre la Corte d’appello, su gravame principale dell’appaltatore e incidentale della stazione appaltante, ha riformato in larga parte la decisione di primo grado, ritenendo che l’accordo bonario e gli atti aggiuntivi avessero limitato o escluso molte delle pretese risarcitorie, riconoscendo solo importi residuali. In Cassazione l’appaltatore ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri interpretativi degli atti negoziali, sostenendo che gli atti aggiuntivi non potessero incidere sull’accordo bonario e che le rinunce non potessero riguardare fatti futuri; nullità della sentenza d’appello per extrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d’appello avrebbe deciso su profili non devoluti con l’appello incidentale; ulteriore omesso esame di fatti decisivi in relazione alla quantificazione dei danni da maggiori costi di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché volte, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di fatto e una diversa interpretazione degli atti negoziali, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre escluso vizi motivazionali rilevanti e ha affermato che la Corte d’appello si era mossa entro il thema decidendum devoluto dall’appello incidentale, potendo esaminare anche questioni connesse ai punti specificamente impugnati. Quanto all’interpretazione dell’accordo bonario e degli atti aggiuntivi, la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non aveva adeguatamente trascritto gli atti nel ricorso e che, comunque, la lettura del giudice di merito non era censurabile come mera contrapposizione di una diversa interpretazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi ex n. 5 non consentono di rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito; quelli ex n. 3 non possono risolversi in una mera diversa lettura del contratto; il n. 4 richiede una reale nullità processuale o della sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello devolve al giudice di secondo grado i punti specificamente censurati e quelli ad essi direttamente connessi; non c’è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la decisione riguarda questioni comprese nel thema decidendum.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; se si denunciano documenti o atti, occorre riprodurne il contenuto e indicarne con precisione la sede processuale.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    1° co. quater e 1° co. bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 240 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato nel contesto dell’accordo bonario e della commissione che ha esaminato le riserve e gli atti aggiuntivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione della vicenda fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • L’interpretazione di un accordo bonario o di altri atti negoziali è attività di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • La devoluzione dell’appello non si limita ai soli capi espressamente censurati, ma si estende alle questioni che ne costituiscono antecedente logico-giuridico o che sono ad essi direttamente connesse; pertanto il giudice d’appello può fondare la decisione su ragioni strettamente collegate ai motivi di gravame.
  • Il ricorso per cassazione che contesti documenti o atti contrattuali deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e indicandone la collocazione processuale.
  • Le rinunce e le transazioni in materia di appalto pubblico possono avere portata ampia rispetto alle riserve già maturate, se dal testo dell’accordo risulti chiaramente che le parti hanno inteso definire in modo definitivo anche le conseguenze economiche di future evoluzioni dei medesimi fatti generatori di danno, nei limiti stabiliti dal contenuto negoziale accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.