Cassazione Penale, Sentenza n. 28312/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 17/11/2022 che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso d'ufficio il ricorrente alla detenzione domiciliare. Il motivo unico dedotto in cassazione è la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale (art. 606, co.1, lett. c) per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato, avv. Fabio Maria Giarda. Nel dettaglio: l'istanza era stata depositata con firma del difensore Giarda (materialmente depositata da altro difensore), l'avviso di fissazione era stato notificato ad altra avv. Giada Trevisi; alla prima udienza (22/09/2022) l'avv. Luca Ruce eccepì la nullità come presunto "sostituto" e dichiarò di aver accettato la notifica per conto dell'avv. Giarda; l'udienza fu rinviata al 17/11/2022 senza che Giarda fosse avvisato; alla successiva udienza intervenne l'avv. Marco Buccarella (nominato posteriormente senza revoca formale del precedente difensore) che insistette per l'accoglimento dell'istanza; nel verbale e nell'ordine di esecuzione non è stato dato atto della nomina di Giarda come co-difensore.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che l'omessa notifica a uno dei difensori di fiducia costituisca una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p., ma ha richiamato il principio per cui grava sul difensore regolarmente avvisato l'onere di accertare ed eccepire la nullità in udienza; sicché, dal verbale del 17/11/2022 risulta che il co-difensore presente (avv. Marco Buccarella) non ha eccepito la nullità, rendendo inammissibile la deduzione per la prima volta in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. La motivazione è stata resa in forma semplificata per non particolare complessità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale
Norma richiamata come titolo del motivo di cassazione: il ricorso deduce violazione delle norme del processo penale (in particolare la notifica dell'avviso di udienza al difensore).
nullità di ordine generale a regime intermedio
La Corte interpreta l'omesso avviso a uno dei difensori come causa di nullità generale a regime intermedio; tale nullità deve essere eccepita in udienza dal difensore regolarmente avvisato, non può essere riservata e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare la sintesi della esposizione dei motivi in sede di cassazione secondo i limiti procedurali della motivazione semplificata.
art. 47, ter (o simile), comma 1, lett. d), Ord. pen.
detenzione domiciliare ex.re. 47,7— ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. in relazione alla pena di 3 anni
Riferimento alla norma che disciplina la possibilità di eseguire la pena in regime di detenzione domiciliare; la Corte segnala che il Tribunale di sorveglianza ha ammesso il ricorrente a tale misura ex officio ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'udienza a uno dei difensori di fiducia configura una nullità generale a regime intermedio che, tuttavia, va eccepita senza indugio in udienza dal difensore effettivamente e regolarmente avvisato; in mancanza l'eccezione si considera rinunciata.
- Non è possibile dedurre per la prima volta in cassazione la nullità di notifica se il difensore presente in udienza non l'ha tempestivamente eccepita; la Corte rigetta i ricorsi che sollevano tale eccezione tardivamente.
- La corretta tenuta del verbale di udienza è cruciale: l'assenza di annotazioni riguardanti nomine o revoche di difensori e le modalità di notificazione può indebolire le censure in sede di impugnazione.
- Quando vi sono più difensori di fiducia nominati, è prudente per la parte e per i difensori assicurare la notifica a tutti o comunque che il difensore avvisato verifichi e, se del caso, eccepisca inudienza la mancata notifica ai co-difensori.
- L'accettazione della notifica da parte di soggetti che non risultano formalmente nominati non sostituisce la regolarità della notifica verso il difensore ufficiale se non emergono espliciti atti di sostituzione o procura che giustifichino tale accettazione.
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