Cassazione Penale, Sentenza n. 25829/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata (anni 5 e mesi 6) deducendo vizi di motivazione e violazione di legge: 1) contestata l'attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni, raccolte ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per sopravvenuto decesso, sarebbero contraddittorie e basate su autoconsistenze non corroborate; 2) censurata la valutazione sulla disponibilità del cellulare del Barreca al momento della rapina e il travisamento della prova in ordine alle foto (alibi documentale) ritenute artefatte; 3) rilievo sulla manomissione delle fotografie e sul diniego della perizia tecnica sulla memoria del dispositivo; 4) dedotto l'errato rigetto delle circostanze attenuanti generiche e la mancata acquisizione di una prova decisiva (perizia).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate o non proponibili in questa sede. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello sulla credibilità della persona offesa, valorizzata anche da riscontri (dichiarazioni della nipote, dichiarazioni del figlio, localizzazione del telefono). Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (attendibilità, valutazione delle prove fotografiche, valutazione delle attenuanti) e la discrezionalità del giudice nel rifiuto di una perizia tecnica non qualificabile come "prova decisiva" ai sensi dell'art. 495 c.p.p. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Barreca (pena e spese) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina la valutazione dell'attendibilità dei testimoni; la Corte ricorda che questioni di attendibilità sono di merito e in Cassazione possono essere censurate solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
Consente l'acquisizione delle dichiarazioni di persona sopravvenuta deceduta; la Corte ritiene ammissibile l'uso di tali dichiarazioni e che il decesso, se non collegabile a intento di sottrarsi al contraddittorio, non viola l'art. 6 CEDU
Norma sulle prove a discarico e sulla perizia: la Corte sottolinea che la perizia è mezzo neutro e discrezionale del giudice e non sempre configurabile come "prova decisiva" la cui omissione costituisca motivo di cassazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che molte doglianze (es. diversa valutazione della prova) non sono proponibili sotto la lett. c) e devono essere inquadrate, se possibile, come mancanza/contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e)
Riferimento alle regole sulla quantificazione della pena e alle circostanze rilevanti: la Corte richiede che le attenuanti generiche siano adeguatamente specificate per ottenerne il riconoscimento
art. 6 CEDU
Richiamata in ordine alla possibile violazione del diritto al contraddittorio; la Corte ritiene che l'utilizzo di dichiarazioni rese prima del decesso non comporti automaticamente violazione dell'art. 6 se il decesso non è collegato a volontà di eludere il contraddittorio
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'entità della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulle decisioni di merito: può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non per una diversa valutazione della persuasività delle prove
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla genuinità di prove documentali (es. foto) sono questioni di merito riservate al giudice di merito; in Cassazione occorre dimostrare palesi incoerenze o assenza di motivazione
- Le dichiarazioni rese da persone poi decedute possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 512 c.p.p. senza per sé violare l'art. 6 CEDU, salvo che il decesso sia connesso a volontà di eludere il contraddittorio
- Il diniego di una perizia tecnica è largamente discrezionale: la perizia è considerata mezzo neutro e non sempre rientra nella nozione di "prova decisiva" la cui omissione giustifichi la cassazione
- L'onere di allegare e provare fatti a discarico spetta all'imputato quando tali elementi sono nella sua disponibilità (es. dimostrare la non disponibilità del cellulare o l'uso da parte di terzi)
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica: senza elementi concreti e valutabili il diniego può essere motivato richiamando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato
- In sede di impugnazione in Cassazione, molte censure sulla valutazione probatoria e sulla comparazione delle prove sono inammissibili se mirano solo a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti
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