Cassazione Penale, Sentenza n. 32747/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 26/4/2022 sostenendo l'insufficienza della prova e l'error in iudicando: le condanne sarebbero basate su deposizioni testimoniali contraddittorie e prive di riscontri documentali (testimonianze dei vigili e dei carabinieri ritenute non decisive), nonché su elementi meramente congetturali (presenza di auto da riparare, divisa da lavoro, tracce di solventi, forno spento, mancata esibizione di autorizzazioni). In subordine ha dedotto l'estinzione dei reati per prescrizione chiedendo la pronuncia ex art. 529 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse fornito una motivazione logica e coerente, fondata su risultanze investigative e sul verbale di sequestro (presenza di autovetture da riparare, divisa dell'imputato, tracce di solventi e vernici, forno Allotherm, mancata esibizione delle autorizzazioni) tali da sostenere la responsabilità per i reati contestati. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che al momento della sentenza impugnata non era decorso il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni e che, peraltro, eventuali sospensioni (udienze rinviate, astensione) ne differivano la scadenza; pertanto la questione della prescrizione non ha reso il ricorso ammissibile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 137, comma 1
Norma che sanziona lo scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione; la Corte conferma che lo scarico derivante dall'attività di autocarrozzeria integra la fattispecie quando sussistono elementi probatori idonei a dimostrare l'attività e l'assenza di autorizzazioni
Richiamata in relazione all'art.137 come titolo normativo collegato alla disciplina degli scarichi; la Corte ne utilizza il rimando per inquadrare la fattispecie contestata
Norma sanzionatoria relativa alle emissioni in atmosfera e alla gestione dell'attività senza le autorizzazioni previste; la Corte conferma che la mancanza di sistemi di depurazione/aspirazione e l'assenza di comunicazioni/permessi integrano la fattispecie
Norma che disciplina le comunicazioni e le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera; la Corte ritiene provata la violazione quando emerge dall'istruttoria l'esercizio dell'attività senza la preventiva comunicazione o autorizzazione
Citato dal ricorrente come possibile strumento per ottenere pronuncia sullo stato di prescrizione; la Corte rileva che, dato l'esito dell'inammissibilità e la non decorrenza dei termini, la richiesta non è stata accolta
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che limita il sindacato di legittimità sulle motivazioni alle ipotesi di illogicità manifesta; la Corte applica questo principio per rigettare la richiesta di riesame delle prove testimoniali, ritenendo la motivazione del giudice di merito priva di illogicità evidente
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte applica l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulla valutazione delle prove del merito è limitato: non è ammessa una riconsiderazione sommaria delle emergenze probatorie se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di illogicità manifesta
- Elementi fattuali e circostanziali (presenza di veicoli da riparare, attrezzature caratteristiche, tracce di solventi, abbigliamento da lavoro, assenza di permessi) possono costituire, se coerenti tra loro e documentati, prova sufficiente per accertare lo svolgimento di attività illecite ambientali
- Per le questioni di prescrizione occorre verificare la data della sentenza impugnata e le eventuali sospensioni dei termini (rinvii udienze, astensioni) che possono prorogare i termini prescrizionali; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non rende automaticamente rilevante la prescrizione
- Le contestazioni basate esclusivamente sulla presunta contraddittorietà o insufficienza delle testimonianze difficilmente vincono in Cassazione quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione coerente e fondata su riscontri istruttori
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e somme da versare alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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