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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16312/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un residuo corrispettivo relativo a lavori di finitura eseguiti in un appartamento. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo che la pretesa creditoria non fosse provata, che la fattura posta a base del monitorio non dimostrasse da sola l’esistenza del credito e che il pagamento effettuato non fosse riferibile alla causale indicata. Il tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo non provato dal creditore l’affidamento dei lavori. In appello, il fallimento della società sosteneva invece di aver assolto l’onere probatorio, perché i documenti e le testimonianze confermavano sia l’esecuzione dei lavori sia l’obbligo del destinatario dell’ingiunzione di pagarli; negava inoltre che fosse provato un diverso accordo per cui altro soggetto si fosse accollato il costo delle finiture. La corte d’appello riformava la decisione, riteneva dimostrata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti e confermava il decreto ingiuntivo. Il ricorrente per cassazione deduceva, soprattutto, violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova: la corte di merito avrebbe imposto all’opponente di provare la mancata stipulazione del contratto, mentre spettava al creditore dimostrare il fatto costitutivo del proprio credito, cioè l’esistenza del contratto di appalto e la riconducibilità del pagamento per assegno alla causale dedotta. Denunciava inoltre l’erronea valorizzazione di presunzioni e testimonianze, il travisamento della data dell’assegno e, in generale, l’uso di congetture per ritenere provato l’incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse invertito l’onere probatorio: chi agisce per il pagamento del corrispettivo di lavori di appalto deve provare la fonte negoziale del credito, cioè la stipulazione dell’appalto, oltre alla sua esecuzione, quando tale stipulazione sia contestata; non può addossarsi al convenuto l’onere di dimostrare la mancata conclusione del contratto. È stato inoltre ribadito che, quando il creditore deduce un pagamento tramite assegno come elemento dimostrativo del rapporto causale, spetta a lui provare la riconducibilità di quel pagamento alla causale allegata. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che fa valere in giudizio un credito deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato; non può essere posto a carico del convenuto l’onere di provare l’inesistenza del contratto da cui il credito deriverebbe. Il principio di riparto dell’onere della prova vale anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel caso di appalto, impone all’appaltatore-creditore di provare la stipulazione del contratto quando il committente la contesti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo quando la deduzione probatoria sia solo congetturale o non sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati in modo rigoroso; non è sufficiente un ragionamento meramente ipotetico per ritenere provata la conclusione del contratto di appalto.

  • art. 115 c.p.c.

    È censurabile il travisamento delle risultanze istruttorie quando la decisione fonda l’accertamento su un fatto probatorio rappresentato in modo non conforme al contenuto degli atti di causa.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato in via generale per distinguere l’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’inadempimento del creditore: in tale diverso scenario opera un diverso assetto dell’onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso con memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva l’onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato, inclusa la stipulazione del contratto da cui il corrispettivo deriva, se tale contratto è specificamente contestato.
  • Quando il pagamento o l’acconto viene invocato dal creditore come elemento dimostrativo della causale dedotta, spetta al creditore provare che quel pagamento sia effettivamente riferibile al rapporto invocato; non grava sul debitore l’onere di dimostrare una diversa o inesistente imputazione.
  • La prova del contratto di appalto non può essere desunta in via meramente congetturale dalla sola esistenza di lavori eseguiti o da documenti che non provino in modo univoco il conferimento dell’incarico.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti; non possono colmare l’assenza di prova del fatto costitutivo del credito quando il ragionamento inferenziale sia soltanto ipotetico.
  • Il diverso regime dell’onere della prova previsto per l’eccezione di inadempimento non può essere applicato in modo improprio per spostare sul convenuto la dimostrazione dell’inesistenza del titolo contrattuale fatto valere dall’attore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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