Cassazione Penale, Ordinanza n. 26543/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma pronunciata in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento limitato al solo diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte territoriale aveva confermato la condanna per detenzione a fini di cessione di stupefacenti in lieve entità, contestando anche ulteriori aspetti del fatto richiamati nella motivazione, tra cui la guida di un veicolo con patente revocata e la fuga dopo il sinistro senza prestare soccorso. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; 2) il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, in via principale pena pecuniaria sostitutiva e in subordine lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La Corte di merito aveva escluso l'attenuante per l'elevata remuneratività della sostanza e per il numero di dosi già pronte alla cessione, ritenendo insussistente un lucro di speciale tenuità; aveva inoltre negato le pene sostitutive per l'inidoneità della pena pecuniaria a causa delle condizioni economiche dell'imputato e per la prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni, in considerazione dei precedenti penali e del comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte di appello, in sede di rinvio, si era uniformata ai principi della sentenza rescindente e aveva motivato in modo adeguato l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ha poi dichiarato inammissibile anche il motivo sulle pene sostitutive, osservando che la valutazione del giudice di merito era stata svolta secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante del danno di speciale tenuità
Presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante; nel caso concreto è stata esclusa per l'oggettiva consistenza del lucro ricavabile dalla cessione di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la fattispecie per la quale la condanna è stata confermata in sede di rinvio; si tratta di reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
Il giudice, nel decidere sull'applicazione delle pene sostitutive, esercita un potere discrezionale secondo i criteri di commisurazione della pena; la valutazione adeguatamente motivata non è sindacabile in cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche introdotte in materia di pene sostitutive non eliminano la discrezionalità del giudice di merito, che deve comunque basarsi sui criteri dell'art. 133 c.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio concretamente lievissimo e pressoché irrilevante; non è configurabile quando il fatto abbia inciso su beni o interessi suscettibili di un apprezzabile profitto economico.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma conserva il potere di valutare i fatti nei limiti tracciati dalla decisione di annullamento.
- La valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi appartiene al giudice di merito ed è effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la motivazione è congrua, la scelta non è censurabile in sede di legittimità.
- Ai fini del diniego di una pena sostitutiva, possono rilevare non solo le condizioni economiche dell'imputato e la concreta eseguibilità della sanzione, ma anche la prognosi negativa sulla futura osservanza delle prescrizioni, desunta da precedenti penali e dal comportamento processuale.
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