Cassazione Penale, Sentenza n. 00070/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione per mancata condizione di procedibilità, sostenendo che la denuncia in atti non contenesse l'istanza di punizione; (ii) violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, contestando che la condotta fosse stata accertata principalmente sulle dichiarazioni dell'offeso che avrebbe identificato l'autore tramite un "riconoscimento vocale" e lamentando le condizioni notturne e di scarsa visibilità che avrebbero potuto compromettere la percezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla questione di procedibilità ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, rilevando che la querela acquisita al fascicolo conteneva un'espressa istanza di punizione. Quanto al vizio di motivazione/l'insufficienza probatoria, la Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione delle prove (attività vietata in sede di legittimità) e ha confermato che la Corte d'appello aveva motivato la conferma della responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (osservazione dallo spioncino nel momento in cui la persona scendeva dall'auto) e delle immagini di videosorveglianza in cui la polizia giudiziaria aveva riconosciuto il ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla procedibilità è stata applicata nel senso che la querela acquisita al fascicolo è rilevante per verificare la condizione di procedibilità: la Corte ha ritenuto che la querela contenesse un'espressa istanza di punizione, rendendo infondata la doglianza sul punto.
La norma è stata richiamata dal ricorrente per contestare la correttezza della valutazione delle prove e la motivazione sulla responsabilità; la Corte di Cassazione ha invece qualificato il motivo come tentativo di rivalutazione delle prove e lo ha ritenuto inammissibile, non entrando nel merito delle valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per imporre, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della Cassa delle ammende (somma equitativamente fissata in euro tremila).
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione delle prove: i motivi devono evidenziare errori di diritto o illogicità manifeste e decisive nella motivazione, non dissensi valutativi.
- La condizione di procedibilità fondata sulla querela va verificata sul contenuto formale della querela stessa; se la querela contiene un'istanza di punizione, la doglianza sulla procedibilità è infondata.
- Il riconoscimento del responsabile fondato sulle dichiarazioni della persona offesa può essere ritenuto idoneo se corroborato da elementi oggettivi (es. immagini di videosorveglianza e riconoscimento della polizia giudiziaria); la sola percezione soggettiva o un "riconoscimento vocale" isolato sono più deboli, ma la loro rilevanza dipende dal complesso probatorio.
- Le condizioni ambientali (notte, scarsa visibilità) sono elementi valutabili dai giudici di merito nella ponderazione della attendibilità delle dichiarazioni, ma la loro mera evocazione in Cassazione senza dimostrare illogicità manifesta non è sufficiente.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o che denotano colpa nella scelta dei motivi espone al rischio di condanna alle spese e all'imposizione di sanzioni (Cassa delle ammende).
Testo integrale
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