Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14776/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia origina da un’azione di responsabilità erariale promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti contro ex componenti del consiglio di amministrazione e altri ex dirigenti di una società di trasporto pubblico locale, per le perdite subite dalla società a seguito della stipula di due contratti di cross border leasing e del successivo recesso con perdita rilevante. Il giudice contabile di primo grado aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la società non fosse in house, in ragione di una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti; la Corte dei conti d’appello aveva invece affermato la giurisdizione contabile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: violazione della disciplina sulla giurisdizione contabile, assumendo che la clausola statutaria sulle azioni ai dipendenti escludesse la natura in house della società; omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla mancanza dei requisiti dell’in house providing; violazione della stessa disciplina per errata qualificazione della società come in house, sostenendo che lo statuto non prevedesse né la prevalente attività in favore del socio pubblico né un controllo analogo da parte di quest’ultimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il giudicato invocato dalla Procura generale, perché la precedente sentenza del Tribunale di Roma non era opponibile ai ricorrenti che non avevano partecipato a quel giudizio. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mera previsione statutaria di una facoltà, mai esercitata, di cedere azioni ai dipendenti entro un limite e previo aumento di capitale non fa venire meno la natura in house della società, poiché non comporta ingresso effettivo di privati né incide sul controllo analogo del socio pubblico. Ha respinto anche il secondo motivo, qualificando come implicito il rigetto delle eccezioni non espressamente esaminate, perché incompatibili con la decisione sulla giurisdizione. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che lo statuto e la struttura societaria dimostravano la prevalenza dell’attività in favore dell’ente pubblico e il controllo analogo del socio unico. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente. Non emerge dal testo un diverso dispositivo finale oltre al rigetto e alla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 174/2016

    Richiamato come norma sulla giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilità per danno erariale; la Corte ribadisce che la giurisdizione contabile non sussiste per il mero fatto che la società sia partecipata da soggetti pubblici, ma viene in rilievo solo ove ricorrano i presupposti dell’in house e della responsabilità erariale.

  • art. 1363 c.c.

    Usato per censurare la lettura parcellizzata dello statuto: le clausole devono essere interpretate complessivamente, non isolate dal contesto.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato per sostenere che la previsione di attività verso terzi non escluda, di per sé, la prevalenza dell’attività svolta in favore del socio pubblico.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti.

  • art. 19 l. reg. Lazio 16.7.1998 n. 80

    Indicata come base normativa della costituzione della società nel settore del trasporto pubblico locale.

  • art. 1 l. reg. Lazio 16.7.1998 n. 80

    Richiamato per evidenziare la finalità pubblica del sistema di trasporto locale.

  • art. 29 dello statuto ATAC

    Prevedeva l’obbligo dell’amministratore delegato di riferire periodicamente alla commissione consiliare comunale, indice di ingerenza/controllo del socio pubblico.

  • art. 5 dello statuto ATAC

    Indicato per dimostrare che l’oggetto sociale era orientato al trasporto pubblico locale e quindi all’attività prevalentemente svolta in favore dell’ente pubblico.

  • art. 7 dello statuto ATAC

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la facoltà di escludere il diritto di voto sulle azioni gratuite era solo eventuale e non obbligatoria.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione contabile sulla responsabilità degli amministratori di società partecipate, la natura in house della società va verificata in concreto: la sola previsione statutaria di una potenziale apertura del capitale a soggetti privati non è sufficiente a escluderla se tale apertura non si è mai realizzata.
  • Non integra omessa pronuncia il mancato esame esplicito di un’eccezione quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con la sua accoglienza: in tal caso opera un rigetto implicito.
  • La qualificazione di una società come in house richiede una lettura complessiva dello statuto e dell’assetto organizzativo, non potendosi desumere l’insussistenza del controllo analogo o della prevalenza dell’attività dal solo richiamo a singole clausole isolate.
  • Il controllo analogo può risultare anche da strumenti statutari e dall’assetto di socio unico, che consentano all’ente pubblico di incidere sulla vita societaria attraverso poteri tipici dell’assemblea e dell’organizzazione sociale.
  • In materia di società in house, la presenza di una clausola che consenta in astratto l’attribuzione di azioni a dipendenti o altri privati non muta la qualificazione se la clausola è rimasta inattuata, è temporalmente inefficace o comunque non attribuisce poteri di veto o controllo ai privati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.