Cassazione Penale, Sentenza n. 24592/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: si contestava la mancanza di specifica e aggiornata motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare la mancata verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla luce del decorso di circa quattro anni dai fatti; si censurava inoltre la violazione dell'obbligo motivazionale ex art.292 lett. c) e c)bis c.p.p. e la scorretta applicazione della presunzione di adeguatezza prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che, oltre alla presunzione relativa dell'art.275, comma 3, ha motivato l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva sulla base di elementi concreti: video riprese, osservazioni di polizia, intercettazioni ambientali che attestavano la presenza costante del ricorrente nella piazza di spaccio, il ruolo di pusher/vedetta sotto direttive di capi, l'uso di linguaggio criptico e precedenti penali specifici; inoltre è stato considerato significativo che l'attività criminosa risultava proseguita almeno fino al 2021 e che i sodali mantenevano contatti e accorgimenti per ostacolare le forze dell'ordine. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.); è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att./coord./trans. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che configurano i reati per cui è stato adottato il provvedimento cautelare; richiamate come titolo di accusa principale a carico del ricorrente.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale per taluni reati; la Corte riconosce la presunzione ma conferma che il giudice deve verificarne la persistenza e motivare sulla concreta e attuale necessità della misura.
art. 274, lett. c) c.p.p. (novità legge n.47/2015)
Riferimento alla riforma che ha imposto una valutazione distinta e autonoma tra 'concretezza' e 'attualità' delle esigenze cautelari; la Corte ha applicato questo principio separando capacità a delinquere e presenza di occasioni prossime.
art. 292, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.
Norme sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi; il ricorrente invocava violazioni di tali obblighi, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame sufficiente e non vinta dalle censure.
Previsione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per l'importo indicato in dispositivo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ne ha disposto l'adempimento.
Richiamata come fonte della modifica che ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari (introduzione della distinzione tra 'concretezza' e 'attualità').
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza dell'art.275, comma 3 c.p.p. opera ma non sottrae il giudice all'obbligo di motivare, né alla necessità di verificare la persistenza della misura rispetto alla situazione concreta e attuale.
- La 'concretezza' (capacità a delinquere) e l''attualità' (presenza di occasioni prossime per delinquere) sono principi distinti: il giudice deve valutare e motivare separatamente entrambe le componenti.
- Il decorso del tempo tra i fatti e la misura non esclude automaticamente la custodia cautelare se emergono elementi che indicano prosecuzione dell'attività delittuosa o collegamenti attuali con il contesto criminoso.
- Elementi probatori quali riprese video, osservazioni degli agenti, intercettazioni ambientali, ruolo organizzativo nell'associazione e precedenti specifici sono idonei a fondare una prognosi di elevata probabilità di reiterazione e dunque le esigenze cautelari.
- La motivazione che si limiti a richiamare la gravità del reato è insufficiente; occorre un nesso argomentato tra gli elementi probatori e la concreta probabilità di recidiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma destinata alla Cassa delle Ammende; la decisione deve essere comunicata all'istituto penitenziario se l'ordinanza non dispone la liberazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →