Cassazione Penale, Sentenza n. 1469/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per plurime cessioni di sostanza stupefacente fondate essenzialmente su intercettazioni telefoniche (c.d. "droga parlata"). Contestano la carenza di elementi di riscontro, la contraddittorietà della motivazione (si rileva che alcune conversazioni sono definite non esplicite), l'errata applicazione della recidiva, l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e della tenuità del fatto, l'eccessiva quantificazione della pena e la mancata derubricazione nella forma tentata. Per Milazzo è intervenuto il decesso durante il giudizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Milazzo per estinzione del reato per morte. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Guagenti, Sanfratello e Meli, condannandoli alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, lette unitariamente e in più conversazioni (anche ambientali), contengano riferimenti chiari a cessioni con termini quali "fumo" ed "erba"; ha ritenuto quindi legittima la valutazione probatoria del giudice di merito, il riconoscimento della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché l'utilizzo delle intercettazioni relative a coimputati nel medesimo procedimento senza richiedere riscontri ex art.192, comma 3, cod.proc.pen.
Norme richiamate
Il giudice ricorda che, in tema di "droga parlata", le intercettazioni vanno valutate con particolare attenzione e rigore (art.192, comma secondo); tuttavia, quando i colloqui, nel loro complesso, consentono una chiara riferibilità all'attività illecita e non emergono spiegazioni alternative, possono fondare la condanna. Inoltre le conversazioni captate sul conto di coimputati nello stesso reato non sono sottoposte al regime probatorio dell'art.192, comma 3, ma al prudente apprezzamento del giudice.
La Corte ha richiamato i parametri di cui all'art.133 cod.pen. come criteri di valutazione adottati dal giudice di appello nella determinazione della pena, ritenendo la motivazione del trattamento sanzionatorio adeguata e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Le intercettazioni ("droga parlata") possono essere sufficienti per la condanna se, lette nel loro insieme e con il contesto, contengono riferimenti non equivoci all'attività di spaccio e non esistono spiegazioni alternative plausibili.
- Quando alcune conversazioni risultano non esplicite, il giudice deve comunque fornire una chiave interpretativa coerente e motivata; la scelta che porta alla condanna richiede un grado elevato di credibilità razionale.
- Gli indizi desumibili dalle intercettazioni effettuate nei confronti di coimputati nello stesso procedimento possono essere valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice e non sono automaticamente soggetti al regime di rigoroso riscontro dell'art.192, comma 3, cod.proc.pen.
- La recidiva e la determinazione della pena sono valutazioni di merito largamente rimesse al giudice di merito; per contrastarle in Cassazione occorre dimostrare manifesta illogicità o insufficienza di motivazione.
- Le doglianze generiche e prive di specifica, motivata contestazione della motivazione di merito sono inammissibili: l'appello e il ricorso in Cassazione richiedono censura puntuale e argomentata.
- Il sopravvenuto decesso dell'imputato determina l'estinzione del reato e la pronuncia di non doversi procedere nei suoi confronti.
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