Cassazione Penale, Sentenza n. 43381/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta (capo 12) e contestazioni connesse. Il ricorrente deduce: 1) vizio motivazionale e violazione di legge per mancato confronto con i motivi di appello che avrebbero dimostrato l'assenza di contributo oggettivo e soggettivo del Defilippi, la mancanza di autonomia decisionale e la prevalenza della gestione di fatto da parte di terzi; 2) vizio motivazionale e violazione di legge per l'erronea qualificazione di concorso omissivo (art. 40 cod. pen.), sostenendo che i cosiddetti "segnali di allarme" non erano effettivamente conosciuti o inequivocabili e che la Corte territoriale non ha risposto alle critiche sull'uso di conclusioni assertive; 3) vizio motivazionale per il diniego della sospensione condizionale della pena, essendo i precedenti penali del tutto estinti e quindi non ostativi, e per la mancata considerazione di tutte le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e privi di specificità: la Corte territoriale aveva correttamente valutato la consapevolezza dell'imputato delle anomalie gestionali e la mancata reazione, idonee a configurare concorso omissivo nella bancarotta fraudolenta alla stregua dei criteri sul "segnale di allarme", dolo eventuale e nesso causale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assenza di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato profili positivi specifici trascurati dalla motivazione della Corte territoriale che giustificassero la concessione della sospensione condizionale. L'inammissibilità del ricorso impedisce altresì di sollevare ora questioni relative ad altri capi (16-19) e alla prescrizione non rilevata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
La Corte riconosce la configurabilita del concorso omissivo quando emergono prove della conoscenza di fatti pregiudizievoli o di "segnali di allarme" inequivoci e della volontà, anche in forma di dolo eventuale, di non attivarsi per impedire l'evento; occorre inoltre il nesso causale tra omissione e evento illecito
Usato come parametro per la valutazione prognostica richiesta alla concessione di benefici (sospensione condizionale della pena): il giudice deve considerare tutte le circostanze personali e motivare la prevalenza di alcuni elementi rispetto ad altri; nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto prevalente la prognosi negativa basata sulla pluralita dei precedenti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti formali del ricorso in cassazione (prescrizione dei motivi), ovvero per l'osservanza dei limiti richiesti per ammettere i motivi in cassazione
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita del ricorso, di irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
artt. 129 e 609 cod. proc. pen.
Sul punto della prescrizione: la Corte ricorda che l'inammissibilita del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione non eccepita in appello o dedotta nel ricorso
D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. con L. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; qui la Procura generale ha chiesto l'inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- Per la configurazione del concorso omissivo in bancarotta fraudolenta è necessario che emergano conoscenza effettiva o "segnali di allarme" inequivoci, l'accettazione del rischio (dolo eventuale) di non impedire l'evento e il nesso causale tra omissione e fattispecie dolosa
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la genericità o la mancata correlazione fra doglianza e ragioni del giudice territoriale determinerà l'inammissibilita per carenza di specificità
- Per ottenere la riforma della valutazione prognostica sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) occorre indicare profili positivi concreti e specifici trascurati dal giudice, non bastano argomentazioni generiche sul carattere non ostativo dei precedenti
- Se la prescrizione di reati non è stata eccepita in appello né dedotta nel ricorso, l'inammissibilita del ricorso in Cassazione preclude la possibilità di farla emergere d'ufficio in Cassazione
- Nelle impugnazioni penali la completezza del confronto con le risultanze istruttorie e la prova documentale è cruciale: sostenere l'assenza di autonomia decisionale o l'estraneità al fatto richiede l'indicazione puntuale di elementi probatori contrari alla ricostruzione del giudice
- Quando si contestano decisioni che addebitano omissioni, va dimostrato non solo che i segnali di allarme fossero presenti, ma che non fossero conosciuti dall'imputato oppure che lo stato degli elementi fosse tale da escludere un dovere concreto di intervenire
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →