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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11733/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337-582 c.p. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di resistenza e lesioni e, dall'altro, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente volte a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti contestati in sentenza; la difesa mirava a ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente e non riconosciuta dai giudici di merito.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata per il giudizio di responsabilità relativo alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 582 c.p.

    Norma richiamata per il giudizio di responsabilità relativo alle lesioni personali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Le doglianze devono essere specifiche e argomentate in relazione alle rationes decidendi della decisione impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro la personaReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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