Cassazione Penale, Ordinanza n. 11733/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 337-582 c.p. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di resistenza e lesioni e, dall'altro, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente volte a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti contestati in sentenza; la difesa mirava a ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente e non riconosciuta dai giudici di merito.
Norma richiamata per il giudizio di responsabilità relativo alla resistenza a pubblico ufficiale.
Norma richiamata per il giudizio di responsabilità relativo alle lesioni personali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze devono essere specifiche e argomentate in relazione alle rationes decidendi della decisione impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.
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