Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33923/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un avvocato aveva agito dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla pubblicazione, su una testata giornalistica telematica, di un articolo ritenuto diffamatorio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accertato la responsabilità dei convenuti e li aveva condannati al risarcimento del danno non patrimoniale. In cassazione, il ricorrente principale aveva censurato solo il quantum della liquidazione, mentre i convenuti avevano proposto ricorso incidentale deducendo l'omesso esame del fatto decisivo che l'articolo si riferisse a una persona diversa. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso incidentale e rigettato nel merito la domanda risarcitoria. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il soccombente chiedeva di revocare quell'ordinanza sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto, perché avrebbe negato un dato che, secondo lui, risultava già pacificamente accertato nei giudizi di merito: l'identificazione del soggetto diffamato. Deduceva inoltre l'eccessività della condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non integrassero un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma al più una censura di diritto o di valutazione, estranea al rimedio revocatorio. In particolare, la contestazione relativa all'identificazione del soggetto diffamato implicava una critica all'attività interpretativa/valutativa della precedente ordinanza, mentre la doglianza sull'entità delle spese non poteva comunque costituire errore revocatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la legittimazione ad agire personalmente dell'avvocato ricorrente

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di fatti incontestabilmente risultanti dagli atti, non in errori di diritto o di valutazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il deposito di memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposta esistenza o inesistenza di un fatto che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la censura che investe l'attività interpretativa o valutativa del giudice di legittimità, né quella che in sostanza deduca una violazione di norme processuali o di diritto.
  • Perché sia revocabile una decisione di cassazione, l'errore deve emergere in modo immediato dal confronto tra la pronuncia impugnata e gli atti interni al giudizio di cassazione, senza necessità di ulteriori indagini ermeneutiche.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo: occorre che, se non vi fosse stato, la pronuncia avrebbe certamente avuto un contenuto diverso.
  • Le contestazioni sull'importo delle spese di lite non sono, di regola, deducibili come errore revocatorio, salvo che riflettano un vero errore di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.