Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunti, con decorrenza dal 25 maggio 2014, dal consorzio subentrato nella gestione dell'appalto del servizio mensa presso sedi universitarie. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'appello perché il ricorso non era stato notificato nel termine previsto e la notifica non era neppure stata tentata; pertanto non era possibile assegnare un nuovo termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) nullità della sentenza o del procedimento per assenza del fascicolo d'ufficio; (2) omessa ricerca e ricostruzione del fascicolo; (3) violazione dell'art. 445 c.p.c., dell'art. 168, comma 2, c.p.c. e dell'art. 72 disp. att. c.p.c. per mancata ricostruzione del fascicolo; (4) omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e violazione degli artt. 435 e 153 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi fossero incongruenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava non sull'assenza del fascicolo, ma sulla mancata notifica del ricorso e sull'impossibilità di rinnovarla quando la notifica non sia mai stata tentata. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'ultimo motivo perché nuovo e privo di specificazione, non risultando indicato se e come la questione della mancata comunicazione del decreto fosse stata devoluta ai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente la concessione di un nuovo termine solo in caso di nullità della notificazione; non quando la notificazione non sia stata neppure tentata o sia giuridicamente inesistente.
il termine di 25 giorni prima dell'udienza rileva ai fini della tempestiva notificazione del ricorso in appello nel rito del lavoro.
invocato come vizio di nullità della sentenza o del procedimento, ma ritenuto non decisivo perché le doglianze non aggredivano la ratio della decisione impugnata.
richiamato in combinazione con altre norme processuali nella censura sulla ricostruzione del fascicolo, ma non ritenuto pertinente alla ratio della sentenza impugnata.
richiamato dalla parte ricorrente sulla gestione del fascicolo, ma non idoneo a superare la ragione di improcedibilità individuata dalla corte territoriale.
richiamato per la mancata ricostruzione del fascicolo, ma senza incidenza sulla statuizione di improcedibilità per omessa notificazione.
richiamato in relazione alla mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione dell'atto di impugnazione entro il termine previsto determina improcedibilità del gravame e non è sanabile mediante concessione di un termine per rinnovare un atto mai compiuto.
- L'art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione solo della notificazione nulla o viziata; non è applicabile quando la notificazione sia inesistente o non sia stata nemmeno tentata.
- Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano quindi "fuori bersaglio".
- Una doglianza nuova in cassazione è inammissibile se non risulta dedotta nei gradi di merito e se il ricorso non indica quando e come la questione sia stata tempestivamente prospettata al giudice di merito.
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