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Sentenza

Sentenza n. 1223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 154/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria per tende parasole installate a chiusura di un cortile coperto destinato all’attività di ristorazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria. L’appello deduceva: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 27 d.P.R. 380/2001, sostenendo che le tende parasole fossero strutture leggere e amovibili rientranti nell’edilizia libera e che dovessero essere valutate autonomamente rispetto alle opere già autorizzate con SCIA; omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione e istruttoria del diniego; contraddittorietà della decisione circa la necessità di un titolo edilizio; erronea considerazione della richiesta di ricondurre lo stato dei luoghi a quello autorizzato, contenuta nel parere della Commissione edilizia, come priva di immediata lesività. La società sosteneva inoltre che il cortile coperto fosse già legittimamente delimitato dalle opere assentite con SCIA e che le tende non avessero creato un nuovo locale chiuso né una nuova superficie urbanisticamente rilevante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la valutazione unitaria dell’intervento, comprensivo sia delle opere autorizzate con SCIA sia delle tende installate senza rappresentarle nei relativi progetti. Le opere avevano delimitato il cortile coperto su tutti i lati, mentre le tende elettriche avevano chiuso lo spazio residuo tra il soffitto e le vetrate, creando di fatto un volume chiuso e un vano aggiuntivo destinato alla ristorazione. La richiesta di sanatoria riguardava quindi non un’opera autonoma, ma una parte finale di un intervento unitario che, se correttamente rappresentato, avrebbe avuto natura e portata urbanistico-edilizia diversa e non sarebbe stato assentibile con semplice SCIA. A un intervento unitario sul piano strutturale e funzionale deve corrispondere un unico titolo edilizio; la frammentazione delle opere non può essere utilizzata per eludere i presupposti e i limiti della sanatoria. La realizzazione del vano aggiuntivo richiedeva il permesso di costruire e non rientrava nell’edilizia libera. La chiusura totale del cortile non era riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 5.12.3 del PRG per le coperture con tende, le logge o gli allestimenti di spazi attrezzati, determinando un incremento della superficie abitabile e del carico insediativo in contrasto con il PRG e con il piano di bacino. La nota comunale del 19 ottobre 2017, relativa all’inibizione dell’uso del cortile come sala ristorante fino alla realizzazione di misure di conformazione, non incideva sulla legittimità del diniego, fondato sulla mancanza di conformità urbanistica. La richiesta di ricondurre lo stato dei luoghi a quello autorizzato, contenuta nel parere della Commissione edilizia e recepita nel preavviso di diniego, non aveva immediata portata lesiva perché non si era tradotta in un’ingiunzione di demolizione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le tende parasole non possono essere considerate opere di edilizia libera quando, valutate insieme alle opere già realizzate, concorrono alla creazione di un volume chiuso e di un vano aggiuntivo con incremento della superficie e del carico urbanistico.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dell’attività edilizia e ai poteri comunali, senza che il giudice ne abbia fatto una specifica applicazione autonoma.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Invocato nei motivi d’appello in relazione all’omessa pronuncia e all’invasione delle attribuzioni amministrative; il giudice ha escluso la fondatezza delle relative doglianze.

  • art. 5.12.3 del vigente P.R.G.

    Sono escluse dalla superficie lorda di pavimento alcune coperture con tende e materiali rigidi aperte completamente su almeno tre lati, alcune aree di loggia chiudibili a determinate condizioni e alcuni allestimenti di aree e spazi attrezzati soggetti a limiti.

    La chiusura totale del cortile coperto mediante tende parasole non rientra nelle ipotesi di esclusione dalla superficie lorda di pavimento previste dalla disposizione e comporta incremento della superficie abitabile e del carico insediativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La qualificazione edilizia deve riguardare l’intervento complessivamente considerato, secondo la sua unità strutturale e funzionale, e non può essere effettuata mediante la frammentazione artificiosa di opere collegate tra loro.
  • Quando opere già autorizzate e opere successive concorrono alla realizzazione di un unico risultato edilizio, il titolo necessario deve essere individuato con riferimento all’intervento unitario e al suo complessivo impatto urbanistico-edilizio.
  • Strutture leggere e amovibili, come tende parasole, non rientrano nell’edilizia libera se, insieme ad altre opere, determinano la chiusura di uno spazio, la creazione di un volume o di un vano aggiuntivo e un incremento della superficie e del carico insediativo.
  • La richiesta di sanatoria non può legittimare soltanto la parte finale di un intervento unitario quando la corretta rappresentazione dell’opera complessiva avrebbe richiesto un titolo edilizio diverso o avrebbe evidenziato la non conformità urbanistica dell’intervento.
  • Un parere della Commissione edilizia è immediatamente lesivo, quanto al diniego di conformità urbanistica, nei limiti in cui sia recepito nel provvedimento finale; la richiesta di ripristino contenuta nel parere non è autonomamente lesiva se non si traduce in una formale ingiunzione di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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