Cassazione Penale, Sentenza n. 3337/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Maisto impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna inflitta al termine del giudizio abbreviato per: capo A) soppressione di atto pubblico fidefaciente (estratto contumaciale e relata di notifica) e capo B) falso materiale in atto pubblico fidefaciente (referto medico prodotto in udienza). I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, la qualificazione dell'estratto come atto pubblico, la carenza e la contraddittorietà della prova indiziaria sulla avvenuta notifica e sulla sottrazione, la possibile estinzione per prescrizione, la fondatezza del falso referto (con rilievi sulla modalità di formazione dei referti in archivio), l'applicazione della recidiva reiterata e l'omessa escussione di taluni testi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o manifestamente infondato e ha rigettato le censure, confermando la decisione di merito. In particolare: il primo motivo (qualificazione dell'estratto e dolo) è stato ritenuto infondato poiché l'estratto contumaciale e la relata integrano un atto pubblico e il delitto di soppressione non richiede dolo specifico; vari motivi di merito sono stati dichiarati inammissibili per genericità o per rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; il motivo relativo alla recidiva non è stato accolto e la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica, con la conseguente determinazione della pena edittale e il computo dei termini di prescrizione che non hanno impedito la domanda di condanna; la richiesta di estinzione per prescrizione è stata respinta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alle somme dovute ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nella censura sul falso; la Corte ha però ritenuto che l'estratto contumaciale e la relata integrano elementi di atto pubblico suscettibili di tutela ai sensi della fattispecie
Norma richiamata in relazione all'aggravante applicata; la Corte ha confermato l'aggravazione prevista dalla norma
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di prova indiziaria; la Corte osserva che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato l'accertamento indiziario e che la valutazione del merito non è sindacabile in cassazione salvo profili di illogicità manifesta
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità per motivi generici: il ricorso non ha confrontato specificamente le ragioni giuridiche e fattuali addotte dal giudice del merito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare inammissibile il motivo che deduceva violazione di legge non sollevata in sede di appello
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Applicata nella determinazione dell'aumento di pena per recidiva reiterata specifica; la Corte conferma che, ai fini della prescrizione, si deve tener conto dell'aumento massimo previsto per il concorso di circostanze ad effetto speciale
Richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione in presenza della recidiva reiterata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- L'estratto contumaciale e la relata di notifica, una volta annotate e attestati dall'ufficiale giudiziario, possono costituire atto pubblico: il contenuto dell'estratto richiamato nella relata diventa parte integrante dell'attestazione e può essere oggetto di tutela penale in caso di soppressione.
- Il delitto di soppressione di atto pubblico non richiede dolo specifico finalistico: è sufficiente la consapevolezza che l'atto, con la condotta illecita, non potrà svolgere la sua funzione probatoria o creerà un pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito probatorio (in particolare della valutazione indiziaria) salvo vizio di motivazione palese o illogicità manifesta; i motivi che si limitano a riproporre valutazioni del merito sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondati.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni indicate dal giudice del merito; la genericità o l'omissione del confronto con le argomentazioni decisorie comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le questioni nuove di diritto (es. relative all'applicazione della recidiva) non possono essere introdotte se non adeguatamente dedotte nel gravame; eccezioni di nullità o deduzioni di legge non sollevate in appello possono risultare inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per il calcolo della prescrizione, quando vi è concorso di circostanze ad effetto speciale (es. recidiva reiterata), occorre tener conto dell'aumento massimo previsto per il concorso di tali circostanze, seguendo la giurisprudenza consolidata indicata nella sentenza.
- Chi impugna l'esito probatorio (autenticità di documenti, esistenza di referti ecc.) deve indicare elementi specifici e confrontarsi con le argomentazioni probatorie già espresse dal giudice di merito; il semplice dubbio o la ricostruzione alternativa, senza elementi nuovi, non è sufficiente in cassazione.
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