Cassazione Penale, Ordinanza n. 07890/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per ricettazione di assegni di provenienza illecita. Un ricorrente ha dedotto, in primo luogo, vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla propria responsabilità, chiedendo di fatto una rivalutazione del materiale probatorio; in secondo luogo ha contestato il mancato riconoscimento della ricettazione attenuata, sostenendo che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità; in terzo luogo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. L’altro ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 648 e 712 c.p., vizio di motivazione sulla ricettazione e sulla responsabilità, nonché mancata riqualificazione del fatto in incauto acquisto o, in subordine, in furto, lamentando anche l’assenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata. La Corte osserva che le doglianze, per la parte in cui investono la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sono estranee al sindacato di legittimità e, per il resto, sono generiche o manifestamente infondate, anche perché la Corte territoriale aveva valorizzato la natura e il valore degli assegni, nonché le modalità di detenzione, per affermare la consapevolezza della provenienza illecita e per escludere la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che le censure residue fossero aspecifiche o manifestamente infondate. In particolare: il diniego della ricettazione attenuata è stato ritenuto corretto perché il valore degli assegni ricettati escludeva la particolare tenuità del fatto; il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto legittimo per il limite posto dall’art. 164, comma 2, n. 1, c.p., atteso che la ricorrente aveva già fruito due volte del beneficio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la ricettazione; la Corte richiama che il dolo può assumere forma eventuale quando l’agente accetta il rischio della provenienza illecita del bene e che la tenuità deve essere esclusa se il valore del bene non è particolarmente lieve.
Richiamato dalla difesa per sostenere la riqualificazione in incauto acquisto; la Corte osserva che la doglianza era aspecifica e non confrontata con la motivazione di merito.
Richiamato dal ricorrente per chiedere una riqualificazione in furto; la Corte rileva la genericità della censura e l’assenza di elementi probatori idonei a supportarla.
Norma invocata per il diniego della sospensione condizionale della pena; il beneficio è stato correttamente negato perché già fruito due volte dalla ricorrente.
Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, sollecitando la Corte di cassazione a sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso esige che le censure si confrontino puntualmente con la motivazione impugnata e indichino in modo chiaro gli errori logici o giuridici dedotti; la mera reiterazione di doglianze già prospettate in appello, senza effettivo confronto critico, determina inammissibilità.
- Nel delitto di ricettazione, il dolo può essere integrato anche nella forma eventuale quando l’agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza illecita del bene; la semplice negligenza nel controllo della provenienza è invece incompatibile con la ricettazione e può rilevare semmai ai fini della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.
- La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando il valore del bene ricettato non sia particolarmente lieve, potendo il dato economico del bene costituire un elemento decisivo per negare l’ipotesi attenuata.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando ricorrano i limiti soggettivi previsti dall’art. 164 c.p., inclusa l’avvenuta fruizione del beneficio in precedenti occasioni nei casi contemplati dalla norma.
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