Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27451/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., deducendo che non risultava provato l'intento di sottrarre definitivamente i beni (potrebbe essersi trattato di uso), trattandosi di oggetti rinvenuti in un luogo dove potevano essere stati abbandonati; argomentava inoltre l'illogicità della condotta di occultare i beni proprio nel luogo di rinvenimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che la condotta della persona offesa (lasciare la sacca per recarsi a fare compere) non integra la situazione di "esposizione per necessità" prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., annullando senza rinvio la decisione impugnata per quella sola statuizione e eliminando l'aggravante. Ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio privo di quella circostanza aggravante. Nel resto il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui le modalità di occultamento e l'evidente valore dei beni non consentivano di considerarli "res derelictae".

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede richiede l'accertamento concreto di esigenze impellenti e non differibili che abbiano costretto la persona offesa a lasciare o nascondere il bene in modo da esporlo al pubblico senso di rettitudine; la mera comodità o il fastidio di portare con sé il bene non sono sufficienti.

  • art. 624 cod. pen.

    Il delitto di furto richiede l'elemento soggettivo di sottrazione della cosa mobile altrui con intenzione di procurarsi un profitto ingiusto; va quindi valutata la prova circa l'intento di impossessarsi definitivamente dei beni.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario relativa a circostanze o regole applicative contestuali; nella motivazione la Corte non ha ritenuto che le modalità del caso costituissero res derelictae.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Detta le ipotesi di vizio di motivazione e violazione di legge impugnabili in cassazione; il ricorrente aveva dedotto motivi di illogicità e insufficienza della valutazione probatoria attinente all'aggravante e all'elemento soggettivo del reato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti e ritenuto ammissibile riguardo all'aggravante censurata.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. si applica solo se è concretamente dimostrabile che la vittima è stata costretta da esigenze impellenti e non differibili a esporre i beni alla pubblica fede; la mera comodità nel non portare con sé un oggetto non è sufficiente.
  • In caso di oggetti rinvenuti in luoghi isolati o apparentemente abbandonati, non si può automaticamente presumere l'intento di appropriarsene: occorre valutare in concreto la prova dell'animus furandi e le circostanze dell'occasione.
  • Se la Corte di legittimità elimina una specifica aggravante senza annullare l'intera sentenza, la decisione va rimessa al giudice di merito per la rideterminazione della pena senza quella circostanza aggravante.
  • Le doglianze sulla motivazione devono puntare a vizi logici e probatori specifici; la giurisprudenza richiede un accertamento puntuale delle condizioni fattuali che giustifichino l'applicazione di circostanze aggravanti legate alla condotta della persona offesa.
  • La qualificazione di 'res derelictae' richiede elementi probatori chiari: il valore degli oggetti e il luogo di occultamento da soli non costituiscono prova sufficiente dell'abbandono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.