Cassazione Civile, Ordinanza n. 10289/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità avviata dal Comune di Bari nell'ambito di un intervento urbanistico. Dopo l'approvazione del progetto e la stipula di una concessione con delega dei poteri espropriativi, fu emesso il decreto di esproprio in danno della proprietaria dell'area e venne determinata un'indennità provvisoria, poi depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente una stima collegiale fissò l'indennità definitiva in misura molto più elevata; la società concessionaria/espropriante propose opposizione alla stima, contestando i criteri adottati dal CTU e sostenendo che, nella valutazione del fondo, non dovessero essere considerati gli indici edificatori introdotti dalla variante urbanistica approvata per la realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di variante puntuale e tematica preordinata all'esproprio. La proprietaria espropriata resistette, eccependo tardività e difetto di legittimazione dell'opponente, difendendo la stima e proponendo domanda riconvenzionale per un importo maggiore, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 37 d.P.R. 327/2001. La Corte d'appello aveva accolto la quantificazione della CTU e rigettato la domanda principale, ritenendo tardiva la domanda di maggiorazione. In Cassazione, la società espropriante ricorse con un unico motivo, denunciando violazione delle norme urbanistiche ed espropriative per avere il giudice di merito valorizzato indici edificatori ricavati dalla variante espropriativa; la proprietaria propose ricorso incidentale con tre motivi, deducendo ultrapetizione, erroneo diniego della maggiorazione del 10% e spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società espropriante, ritenendo errato il criterio di stima seguito dal CTU e recepito dalla Corte d'appello: ai fini dell'indennità non potevano essere considerati gli indici urbanistici introdotti dalla variante puntuale e tematica preordinata all'esproprio, perché tali vincoli sono espropriativi e non conformativi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennità applicando il criterio corretto, cioè tenendo conto della disciplina delle aree prive di pianificazione utile, secondo l'edificabilità di fatto e il valore di mercato concreto. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale della proprietaria: nessuna ultrapetizione, perché la pronuncia sull'obbligo di deposito derivava dalla domanda della stessa espropriante e da una statuizione non impugnata sulla sua legittimazione; nessun riconoscimento d'ufficio della maggiorazione del 10%, perché la relativa domanda deve essere proposta tempestivamente e segue il principio della domanda. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito per effetto della cassazione con rinvio.
Norme richiamate
Per la determinazione della natura edificatoria dell'area non si devono considerare le varianti urbanistiche approvate specificamente per realizzare l'opera pubblica che è causa dell'esproprio, perché esse introducono vincoli preordinati all'esproprio.
La maggiorazione dell'indennità costituisce componente dell'indennità di esproprio e non può essere riconosciuta d'ufficio se non sia stata tempestivamente domandata.
La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità e la correlata domanda di maggiorazione devono essere proposte nei termini previsti dalla norma; il riconoscimento della maggiorazione segue il principio della domanda.
Richiamato in relazione all'accertamento collegiale dell'indennità definitiva.
Esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la condanna e l'ordine di deposito erano conseguenza della domanda proposta dalla parte legittimata.
Il motivo sulle spese è stato assorbito dalla cassazione con rinvio.
Richiamata dalla ricorrente principale nel contestare i criteri urbanistici adottati per la stima.
art. 17, comma 1, legge n. 1150/1942
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di pianificazione urbanistica e vincoli del piano di zona.
art. 37, comma 5, legge Regione Puglia n. 56/1980
Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sui criteri di edificabilità.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente principale nel contesto della determinazione dell'indennità di esproprio.
Massime di principio
- Nella stima dell'indennità di espropriazione, il giudice deve applicare i criteri legali in modo autonomo, anche se le parti non contestano specificamente il parametro adottato dalla consulenza tecnica.
- Le varianti urbanistiche approvate specificamente per realizzare l'opera pubblica oggetto di esproprio hanno natura di vincolo preordinato all'esproprio e non possono incidere sulla qualificazione edificatoria del bene ai fini indennitari.
- Per individuare la vocazione edificatoria dell'area espropriata occorre distinguere tra vincoli conformativi, rilevanti nella stima, e vincoli espropriativi, da ignorare perché funzionali alla sola localizzazione dell'opera pubblica.
- Se un vincolo preordinato all'esproprio è decaduto e l'area resta priva di pianificazione utile, la stima non può far rivivere automaticamente la precedente disciplina urbanistica, ma deve fare applicazione del criterio dell'edificabilità di fatto e del valore di mercato concreto.
- La maggiorazione percentuale dell'indennità di espropriazione costituisce una componente dell'indennità stessa e, pertanto, deve essere domandata tempestivamente secondo il principio della domanda; non può essere riconosciuta d'ufficio.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice pronuncia su condanna e deposito dell'indennità in coerenza con la domanda proposta dal soggetto già riconosciuto legittimato con una statuizione non impugnata.
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