Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il terzo motivo censurava il diniego della sospensione condizionale della pena. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nell'uso di un assegno falso per indurre la controparte a ritenere genuino l'intento di acquistare un'automobile, così determinando un atto dispositivo dannoso per la persona offesa e vantaggioso per l'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la scaltrezza dell'azione, la rilevante intensità del dolo e la gravità del danno; ha infine ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diniego della sospensione condizionale era fondato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione da ulteriori condotte illecite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta artificiosa consistente nell'uso di un assegno falso, finalizzata a indurre in errore la controparte e a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, integra la truffa.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione del giudice valorizzi elementi negativi come la scaltrezza dell'azione, l'intensità del dolo e la gravità del danno, senza elementi positivi a favore dell'imputato.
La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di nuovi reati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto il profilo del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- La truffa può realizzarsi mediante una condotta artificiosa idonea a ingannare la vittima sulla reale finalità dell'operazione, purché vi sia un atto dispositivo patrimoniale causalmente determinato dall'inganno e un danno per la persona offesa con corrispondente profitto ingiusto dell'agente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito espone elementi concreti sfavorevoli, come la particolare capacità criminale, l'intensità del dolo e la gravità del pregiudizio arrecato, senza necessità di riconoscere automaticamente benefici in assenza di fattori positivi.
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa quando il giudice formuli un giudizio prognostico negativo, basato sulla concreta incidenza del fatto sulla capacità a delinquere dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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