Cassazione Penale, Ordinanza n. 04389/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una ricostruzione precisa e circostanziata dei fatti, un corretto inquadramento giuridico e una motivazione completa e approfondita, capace di confutare le deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che presso la sua abitazione non erano stati rinvenuti stupefacenti, strumenti per il confezionamento o denaro in contanti di rilievo e che la sostanza, hashish detenuto sulla persona, era destinata a uso esclusivamente personale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la motivazione d'appello aveva valorizzato il frazionamento in otto stecche, il numero considerevole di dosi ricavabili, il naturale decadimento della sostanza e il confezionamento frazionato come indici della destinazione alla cessione a terzi, escludendo anche l'inquadrabilità dei fatti nel comma 5 dell'art. 73.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La detenzione di hashish frazionato in più stecche, da cui siano ricavabili numerose dosi e con modalità di confezionamento sintomatiche, può integrare condotta non destinata al solo uso personale ma alla cessione a terzi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Nel caso concreto la Corte ha escluso che i fatti potessero essere ricondotti alla fattispecie di lieve entità, in ragione delle modalità di detenzione e del numero di dosi ricavabili.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una lettura alternativa degli indici fattuali già valutati dai giudici di merito è inammissibile se la motivazione impugnata è logica, completa e non manifestamente illogica.
- Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di cessione, possono assumere rilievo il frazionamento della sostanza, il numero di dosi ricavabili e le modalità di confezionamento, anche in assenza di denaro, bilancini o altri strumenti di spaccio.
- La qualificazione del fatto come lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità concrete della condotta; può essere esclusa quando gli elementi oggettivi evidenzino una destinazione della sostanza alla commercializzazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo eccezioni non emergenti nel caso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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