Cassazione Penale, Ordinanza n. 21807/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per peculato. Il ricorrente lamentava, con il primo motivo, un vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la manifestata intenzione di restituire la somma avrebbe escluso il dolo. Con il secondo motivo censurava l'applicazione del concorso formale di reati e il conseguente aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p., deducendo che i diversi episodi di peculato non avrebbero dovuto essere trattati in continuazione; la Corte rileva però che i fatti erano avvenuti in epoche del tutto diverse e che l'aumento di pena, pari a un mese, era esiguo e correttamente motivato. La parte civile aveva depositato memoria e chiedeva la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una sollecitazione a una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che i fatti di peculato erano distinti nel tempo e che l'aumento per continuazione era minimo e correttamente applicato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre negato la liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché la sola memoria depositata nel giudizio di inammissibilità non integra un'attività difensiva idonea a giustificarle.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del peculato oggetto della condanna confermata in appello
richiamato in tema di concorso formale/continuazione e aumento di pena; la Corte ne conferma l'applicazione perché i fatti erano temporalmente distinti e l'aumento era esiguo
norma implicita nel dispositivo di inammissibilità, per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, nemmeno quando si contesti l'elemento soggettivo del reato.
- La deduzione di un'assenza di dolo è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una lettura alternativa delle fonti di prova rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- L'applicazione della continuazione o del concorso formale richiede un effettivo collegamento tra i fatti; quando gli episodi sono consumati in epoche nettamente diverse, la censura sul relativo aumento di pena è infondata.
- Un aumento di pena contenuto e congruamente motivato, specie se di minima entità, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
- Nel giudizio dichiarato inammissibile la parte civile non ottiene la liquidazione delle spese se non ha svolto un'attività difensiva effettiva e contrastiva della pretesa avversaria, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →