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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25863/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza del GIP che ha applicato la pena su accordo ex art. 444 c.p.p. deducendo, con un unico motivo, in modo generico, la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dal testo emerge che la doglianza riguarda l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento e la richiesta di ricondurre la condotta alla ipotesi meno grave prevista dalla disciplina sugli stupefacenti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio per cui, nel giudizio di applicazione della pena, il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e darne conto, seppur succintamente; tuttavia, quando l'accordo delle parti interviene sul fatto descritto originariamente in imputazione, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. può denunciare l'erronea qualificazione solo nei casi di errore manifesto, cioè di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto tale errore manifesto non ricorre. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile senza formalità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma sul patteggiamento; la sentenza richiama il potere-dovere del giudice di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto quando applica la pena su accordo delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella sentenza di applicazione pena, ma solo nei limiti dell'errore manifesto quando l'accordo ha riguardato il fatto originariamente contestato

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti invocata dal ricorrente come corretta riqualificazione del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice deve comunque controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e motivare, sia pure sinteticamente, sulla sua verifica.
  • Se l'accordo tra le parti riguarda il fatto descritto originariamente in imputazione, la denuncia in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica è consentita solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità.
  • Non è ammissibile un ricorso che si limiti a dedurre genericamente la mancata riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave, senza indicare un errore manifesto nella qualificazione adottata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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