Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01240/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e rideterminato la pena per il delitto di tentato furto in supermercato, contestato per aver posto in essere atti idonei e non equivoci diretti a impossessarsi di generi alimentari, senza riuscirvi per l'intervento degli addetti alla vigilanza. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per asserita carenza di condizione di procedibilità, sostenendo che le istanze di punizione/querela sottoscritte dai responsabili della vigilanza dell'esercizio sarebbero state invalide per difetto di legittimazione e per ulteriori vizi formali. Con il secondo motivo censurava la sussistenza del tentativo, affermando che la condotta non sarebbe stata idonea e che la ricostruzione dei fatti si sarebbe fondata su un travisamento delle prove, invocando una lettura assolutoria del compendio probatorio. Con il terzo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non corretta la valutazione di abitualità e di ostatività dei precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il responsabile della sicurezza di un supermercato è legittimato a proporre querela per il furto commesso all'interno dell'esercizio, anche se non munito di poteri rappresentativi del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa custodita. Ha dichiarato non deducibile il secondo motivo in sede di legittimità, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il giudizio di prognosi postuma sulla base della situazione esistente al momento della condotta. Ha ritenuto non consentito e comunque manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità sulla base dell'abitualità della condotta e dei plurimi precedenti specifici per furto, considerati ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    È stata riconosciuta in appello l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta abituale e ostativa la precedente commissione di reati della stessa indole.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio è legittimato a proporre querela anche se non dispone dei poteri di rappresentanza del proprietario, quando sia titolare della detenzione qualificata della cosa custodita, bene compreso nella sfera protetta dalla norma incriminatrice.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già formulati in appello e puntualmente disattesi, soprattutto quando la valutazione della Corte di merito abbia correttamente applicato il giudizio di prognosi postuma sull'idoneità degli atti nel tentativo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti carattere abituale e risultino precedenti specifici della stessa indole, idonei a rendere ostativa l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.