Ordinanza n. 3702/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la piena ottemperanza delle sentenze del Tar Campania Napoli n. 2605/2019, n.520/2021 e 4903 del 10.9.2024 passate in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità/illegittimità della nota PG/2025/0078246 del 14.2.2025 – successivamente comunicata – con cui, nel portare ad esecuzione la sentenza del Tar Campania Napoli 4903 del 10.9.2024, si è rigettata per la terza volta la richiesta di accreditamento per la branca di radiodiagnostica nel territorio della ASL Caserta, presentata dal Centro Pasteur già dall’anno 1998; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR SNC il 27.6.2025: per la piena ottemperanza delle sentenze del Tar Campania Napoli n. 2605/2019, n.520/2021 e 4903/2024 passate in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità/illegittimità della nota PG/2025/0200305 del 18/4/2025 resa dalla Regione Campania, a seguito di accesso agli atti presentato dal Centro ricorrente con cui si richiedevano i provvedimenti di accreditamento delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica per immagini nel territorio della ASL Caserta; III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR SNC il 25.9.2025: per la piena ottemperanza delle sentenze del Tar Campania Napoli n. 2605/2019, n. 520/2021 e 4903/2024 passate in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità/illegittimità della nota PG/2025/0200305 del 18.4.2025 – resa dalla Regione Campania, a seguito di accesso agli atti presentato dal Centro ricorrente con cui si richiedevano i provvedimenti di accreditamento delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica per immagini nel territorio della ASL Caserta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego regionale di accreditamento per la branca di radiodiagnostica, nonché atti connessi e note rese a seguito di accesso agli atti, impugnati nell'ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione delle sentenze del TAR Campania, Napoli, n. 2605/2019, n. 520/2021 e n. 4903/2024, tutte passate in giudicato, contestando altresì il diniego con cui la Regione Campania, dichiarando di dare esecuzione alla sentenza n. 4903/2024, ha respinto per la terza volta l'istanza di accreditamento del centro per la branca di radiodiagnostica nel territorio dell'ASL Caserta. Con motivi aggiunti sono state impugnate anche una nota regionale resa a seguito di istanza di accesso agli atti e sono state formulate domande di accesso incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Nel corso del giudizio, una delle parti costituite, Casa di Cura Privata Villa Floria, ha documentato l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti e ha chiesto l'interruzione del processo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato le questioni relative all'ottemperanza, alla legittimità o nullità del diniego di accreditamento, né la domanda di accesso incidentale. Ha dichiarato l'interruzione del processo perché l'apertura della liquidazione giudiziale della Casa di Cura Privata Villa Floria determina l'interruzione del giudizio e rende necessaria la costituzione in giudizio del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale. Il giudizio dovrà essere riassunto o proseguito nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a., decorrenti dalla data dell'ordinanza, secondo quanto stabilito dall'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, d.lgs. 14/2019
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
Il curatore è il soggetto legittimato a stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del debitore compresi nella liquidazione giudiziale.
art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019
L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione del processo, ma il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
Il giudizio interrotto deve essere riassunto o proseguito nei termini previsti dalla disposizione, decorrenti nel caso concreto dalla data dell'ordinanza di interruzione.
Costituisce la base normativa della domanda di accesso incidentale proposta dalla ricorrente, non esaminata per effetto dell'interruzione del giudizio.
Richiamato dal giudice nell'ordinanza, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un processo amministrativo, viene aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di una parte costituita, il processo deve essere dichiarato interrotto se la controversia riguarda rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale.
- Nelle controversie interessate dall'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore subentra nella legittimazione processuale del debitore e deve poter costituirsi in giudizio.
- Il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione e non dalla mera apertura della liquidazione giudiziale; nel processo amministrativo si applicano i termini dell'art. 80 c.p.a.
Come è indicizzato
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