Cassazione Penale, Ordinanza n. 25335/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per aspecificità intrinseca del motivo, rilevando che l'impugnazione non si confronta con la motivazione della decisione di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità. Il ricorso conteneva un unico motivo, ma la Corte di cassazione rileva che esso si limitava a generici riferimenti, senza alcun concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sia quanto all'affermazione di penale responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Per tale ragione il motivo è stato ritenuto intrinsecamente aspecifico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per reato in materia di stupefacenti in fattispecie di lieve entità
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata integra aspecificità intrinseca e determina l'inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
testo unico sugli stupefacenti; nel caso di specie rileva la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata; formule generiche o assertive non sono sufficienti.
- L'aspecificità intrinseca del motivo, quando impedisce di comprendere le ragioni effettive della critica alla sentenza, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano elementi idonei a escluderla.
- Quando il ricorso investe anche la dosimetria della pena, la censura deve indicare in modo puntuale gli errori della motivazione sul trattamento sanzionatorio, non essendo sufficienti richiami generici.
Come è indicizzato
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