Cassazione Penale, Ordinanza n. 12045/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa. I motivi dedotti erano due: (1) vizio di motivazione sulla statuizione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti; (2) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza però indicare specifici elementi favorevoli trascurati o valutati erroneamente dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era apodittica e non indicava quali elementi favorevoli fossero stati omessi o male valutati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi concreti favorevoli alla loro concessione che si assumano trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre una diversa ricostruzione dei fatti di causa, poiché tale operazione appartiene al merito e non al sindacato di legittimità.
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata se non individua specifici elementi di segno favorevole che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare o valutato in modo erroneo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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