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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08784/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, del beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 per periodi di lavoro durante i quali il lavoratore assumeva di essere stato esposto all'amianto. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, ritenendo che la decadenza riguardasse il diritto alla rivalutazione contributiva in sé e non soltanto i singoli ratei pensionistici non rivalutati. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la decadenza sarebbe applicabile soltanto ai singoli ratei di pensione e non al diritto sostanziale alla rivalutazione contributiva; con il secondo e il terzo, formalmente fondati sull'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, ha contestato il mancato riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione e il mancato accertamento dell'esposizione stessa. In via preliminare il ricorrente aveva anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale sulla natura del diritto azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per pensionati sia per soggetti non ancora pensionati, poiché tali domande incidono sulla misura del trattamento pensionistico e sulla consistenza dell'anzianità contributiva utile. Ha inoltre precisato che la domanda di rivalutazione contributiva non coincide con la domanda di ricalcolo dei ratei pensionistici: il beneficio ha una sua autonomia, ma proprio per questo la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso e non solo le differenze dei ratei maturati in un certo arco temporale. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. La Corte ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 376 c.p.c.

    istanza ex art. 376 cod.proc.civ.

    Viene richiamato solo come base dell'istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.

    È il parametro formale della censura per violazione di legge dedotta con il primo motivo.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sui benefici contributivi per esposizione all'amianto e non solo ai ratei pensionistici; copre l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva nel suo complesso.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    conv. con L. n. 438 del 1992

    Norma che ha modificato il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 richiamato dalla Corte.

  • L. n. 438 del 1992

    conv. con L. n. 438 del 1992

    Legge di conversione del decreto che ha sostituito il testo dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    beneficio previdenziale previsto dalla legge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8

    Prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, che incide sulla contribuzione ed è strumentale al trattamento pensionistico.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Non ricorrono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina dell’esenzione di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

    La Corte esclude l'applicazione dell'esenzione dalle spese nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La decadenza dall'azione giudiziaria prevista in materia pensionistica si estende anche alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, perché tali domande incidono sulla misura del trattamento pensionistico e sulla consistenza dell'anzianità contributiva utile.
  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è distinto dalla domanda di ricalcolo della pensione o dei singoli ratei: tuttavia, una volta maturata la decadenza, essa investe il diritto alla rivalutazione nel suo complesso e non soltanto le differenze maturate in specifici periodi.
  • Quando un motivo di ricorso investe la questione pregiudiziale della decadenza dal diritto azionato, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongano l'esame del merito del beneficio contributivo richiesto.
  • L'esenzione dalle spese prevista per determinate controversie previdenziali non opera automaticamente, ma richiede la ricorrenza dei relativi presupposti processuali e sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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