Cassazione Civile, Ordinanza n. 29284/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per il godimento di una porzione di terreno destinata a deposito e stoccaggio di rottami ferrosi e non ferrosi. Nel contratto era prevista, all'art. 6, l'autorizzazione del locatore per eventuali lavori eseguiti dal conduttore, con rimborso alla scadenza del sesto anno se il contratto non fosse stato rinnovato. In sede concorsuale la società conduttrice aveva chiesto l'ammissione al passivo di un ulteriore credito di euro 208.000, collegato alle opere asseritamente eseguite sul terreno; il giudice delegato e poi il tribunale avevano negato tale voce, ritenendo irrilevante e inammissibile la prova testimoniale richiesta perché dedotta in violazione dell'art. 2722 c.c. e comunque formulata in modo generico, oltre che incompatibile con il testo contrattuale, poiché il rapporto si era rinnovato alla prima scadenza e il rimborso era pattuito solo per l'ipotesi di cessazione senza rinnovo. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro il decreto di rigetto dell'opposizione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di potere.
Norme richiamate
Richiamato dal tribunale per escludere l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta, ritenuta in violazione del divieto di prova contro o oltre il contenuto del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando interviene una rinuncia validamente sottoscritta al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza decisione nel merito.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si estende alla rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica.
- Se il contratto subordina il rimborso di opere o migliorie a una specifica evenienza di cessazione del rapporto, il credito non può essere riconosciuto quando il presupposto pattizio non si sia verificato.
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