Cassazione Penale, Ordinanza n. 17903/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte richiama inoltre il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non può essere esclusa se non risulta che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19/05/2025. Dal testo emerge che in appello erano state devolute solo questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. In cassazione vengono indicate tre censure: la prima e la terza, oltre a non essere state dedotte in appello, risultano prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato; la censura relativa alla pena sostitutiva è ritenuta generica e manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sul diniego dell'istanza. Non sono indicati nel testo il fatto storico contestato né il reato specifico.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per questioni non devolute in appello.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione segue il regime ordinario delle conseguenze economiche dell'inammissibilità in cassazione.
Richiamabile solo in via indiretta quale parametro della motivazione sul trattamento sanzionatorio; il testo però non consente di affermare un riferimento espresso.
La sentenza menziona il diniego della pena sostitutiva, ma il testo non consente di individuare una specifica disposizione applicata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non è esclusa se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca questioni non dedotte in appello, quando nel giudizio di secondo grado siano state devolute solo doglianze sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e un confronto specifico con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- È generica e quindi inammissibile la censura che si limiti ad affermare l'erroneità del diniego di una pena sostitutiva senza misurarsi con l'adeguata e non illogica motivazione resa dal giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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