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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47331/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP di Monza del 15/10/2021 con censure eterogenee: contestazione della quantificazione della pena; vizio nella determinazione e qualificazione della confisca (anche per equivalente) e nella quantificazione dell'importo confiscato rispetto al sequestro; omissione di parametri nella determinazione delle pene accessorie (art. 216 legge fall.); contestazione della legittimità della confisca per equivalente in presenza di pagamento parziale o per correlazione pro quota tra corresponsabili; contestazione della costituzione di parte civile per carenza di motivazione; omissioni nella liquidazione delle spese a favore delle parti civili; richiesta di diversa qualificazione giuridica di taluni fatti (ricadute su artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000, art.137 T.U.B. e art.348 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: (i) varie censure sono manifestamente infondate perché attengono alla dosimetria della pena o a valutazioni che, nella sentenza di patteggiamento, non sono sindacabili in Cassazione (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.); (ii) la censura sulla quantificazione della somma confiscata è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito rispetto alla natura del patto di patteggiamento; (iii) il ricorso di D'Apote è inammissibile per carenza di sottoscrizione da parte di difensore abilitato ex art. 613 c.p.p.; (iv) la confisca per equivalente è legittima anche nei confronti di un singolo concorrente per l'intera entità del profitto (principio di solidarietà tra concorrenti), e il pagamento anteriore, se solo parziale, non esclude la misura ablativa per la parte residua; (v) la costituzione di parte civile è valida se la domanda è correlata con immediatezza al capo d'imputazione, non richiedendo esposizione analitica della causa petendi; (vi) le decisioni di liquidazione delle spese rientrano in ampio apprezzamento discrezionale salvo violazioni manifeste delle tariffe; di conseguenza la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    In relazione alla sentenza di patteggiamento: il sindacato di legittimità è limitato e l'argomentazione del giudice deve tener conto dell'accordo tra le parti; solo irregolarità manifeste o palesi eccentricità rispetto al capo di imputazione giustificano censura in Cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i parametri per valutare la rilevanza e la fondatezza delle censure proposte

  • art. 448 cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: le questioni di mera dosimetria della pena non sono ammissibili in cassazione

  • art. 613 cod. proc. pen.

    art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione determina inammissibilità

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 12‑bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nelle censure sulla confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa quando giustificata dall'accertamento del profitto

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia sufficientemente parametrato le accessorie alla pena principale

  • artt. 110 e 322‑ter cod. pen.

    artt. 110 e 322‑ter cod. pen.

    Richiamati nella censura di concorso di persone e responsabilità pro quota; la Corte ha ribadito che il principio di solidarietà consente la confisca per equivalente anche per l'intera entità del profitto nei confronti di ciascun concorrente

  • art. 78 cod. proc. pen.

    art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti della costituzione di parte civile; la Corte ha ricordato che è sufficiente il richiamo al capo di imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria sia immediato

  • art. 137 T.U.B.

    art. 137, comma 1‑bis T.U.B.

    Citato nella critica di riclassificazione dei fatti (esercizio abusivo di attività bancaria/professionale): la Corte ha distinto imputazioni simili quando la diversa estrinsecazione dell'attività giustifica esiti diversi

  • art. 530 cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda l'assoluzione con formula di non luogo a procedere o per non aver commesso il fatto; la Corte ha osservato che assoluzioni per una fattispecie non impediscono, in presenza di diversa estrinsecazione, la responsabilità penale per altra condotta

  • art. 606 cod. proc. pen. (sanzioni spese)

    art. 606 cod. proc. pen. (richiamo per la condanna alle spese e ammende)

    La Corte ha applicato le norme processuali che consentono la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento il sindacato di legittimità è limitato: le questioni di dosimetria della pena spesso risultano inammissibili salvo profili di illegittimità manifesta
  • La confisca per equivalente può essere applicata anche nei confronti di un singolo concorrente per l'intera entità del profitto accertato; il principio di solidarietà tra concorrenti giustifica la misura purché il totale complessivo non sia superato
  • Il pagamento effettuato in epoca anteriore al giudizio non esclude automaticamente la confisca se il pagamento è solo parziale rispetto all'ammontare accertato
  • Per proporre ricorso in Cassazione è indispensabile la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata formalità determina inammissibilità
  • La costituzione di parte civile non richiede una dettagliata esposizione della causa petendi: è sufficiente il richiamo al capo d'imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria sia immediato
  • Le decisioni del giudice sulle spese processuali e sulle liquidazioni sono in gran parte sindacabili solo per violazioni manifeste delle tariffe o per carenza motivazionale evidente

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