Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02896/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998-2000, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto la domanda, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che le spese per beni strumentali, di importo molto elevato, e i compensi corrisposti a terzi fossero indice di autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1, contestando la sussistenza del presupposto impositivo IRAP; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse motivato in modo insufficiente e avesse omesso di considerare una successiva pronuncia della CTR che avrebbe escluso l'IRAP per annualità posteriori al 2000. Nel corso del giudizio di cassazione la difesa del ricorrente ha chiesto l'interruzione per morte della parte, ma la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, manifestamente inammissibili e comunque infondati, perché la CTR si era attenuta ai principi consolidati in tema di IRAP e di autonoma organizzazione: la valutazione circa la sussistenza del requisito spetta al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione congrua; nel caso concreto, l'entità dei beni strumentali e dei compensi a terzi era idonea a integrare il presupposto d'imposta, senza che la censura potesse tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito. Quanto al richiamo alla precedente decisione favorevole su annualità successive, la Corte ha rilevato il difetto di specificità del motivo e, comunque, ha affermato che gli accertamenti sulla sussistenza del presupposto IRAP riguardano situazioni fattuali mutevoli di anno in anno e non possono automaticamente estendersi ad annualità precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1

    Il presupposto dell'IRAP è l'autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità non possono essere formulate in modo generico; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori sotto le spoglie di violazione di legge o omesso esame.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico e deve trascrivere o indicare puntualmente il contenuto degli atti o documenti richiamati, altrimenti la Corte non può valutarli.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e utilizzi beni strumentali non minimi oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l'accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Chi chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta ha l'onere di provare l'assenza dei presupposti impositivi, compresa l'insussistenza di una autonoma organizzazione.
  • La censura di legittimità che miri, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile.
  • Una decisione favorevole su annualità diverse non vincola automaticamente l'accertamento relativo ad altri periodi d'imposta, perché il presupposto IRAP dipende da situazioni fattuali che possono mutare di anno in anno.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo non determina interruzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.