Cassazione Penale, Sentenza n. 6308/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo affinché il giudice si pronunci nuovamente nella pienezza del contraddittorio e, se del caso, dopo eventuale istruttoria sulle contestazioni mosse all'imputata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva assolto l'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) relativo alla percezione indebita del reddito di cittadinanza. Il Procuratore generale ha censurato l'adozione della decisione senza fissazione di alcuna udienza e senza contraddittorio, la violazione degli artt. 129, 469 e 529 c.p.p. e l'erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevando l'assenza di dichiarazioni della imputata e l'entità dell'importo percepito come fattori ostativi all'applicabilità della particolare tenuità.
Norme richiamate
Norma usata come base formale della sentenza impugnata: la Corte rileva che l'assoluzione per particolare tenuità non può essere pronunciata senza il contraddittorio richiesto, come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente per censurare vizi di decisione adottata in mancanza di contraddittorio e di udienza.
Richiamato nella doglianza per evidenziare la violazione delle garanzie processuali connesse all'adozione della sentenza senza udienza.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte evidenzia che la sua applicazione richiede un accertamento pieno e il contraddittorio, e non può essere pronunciata de plano senza udienza.
art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte nella qualificazione della nullità delle sentenze emesse in violazione delle garanzie processuali fondamentali (incidenza sulla partecipazione del Pubblico ministero e sul diritto di difesa).
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Citato nella motivazione giurisprudenziale per sottolineare la necessità di garantire il contraddittorio anche nella fase di archiviazione quando è in gioco la particolare tenuità.
art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313
Richiamato per ricordare che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità viene iscritta nel casellario giudiziale e quindi non ha effetti totalmente liberatori.
Massime di principio
- La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un accertamento positivo e motivato della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riconducibilità all'imputato; non può essere pronunciata senza contraddittorio.
- L'adozione di una sentenza di proscioglimento per tenuità senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti configura nullità rilevante per violazione della partecipazione del Pubblico ministero e del diritto di difesa.
- In presenza di elementi che rendono congetturale la valutazione (assenza di dichiarazioni dell'imputato, mancata istruttoria, importo rilevante del vantaggio economico), l'applicazione della causa di non punibilità è impropria e richiede un approfondimento istruttorio.
- La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità non è pienamente liberatoria e resta annotata nel casellario; ciò impone particolare cautela nell'applicarne gli effetti e nel valutare la sua spettanza.
- In casi analoghi, il giudice che abbia emesso pronunce senza contraddittorio può essere chiamato dalla Cassazione ad annullare la decisione e a restituire gli atti al giudice di merito per una nuova pronuncia nella pienezza del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6250/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6251/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6254/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6255/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6256/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6257/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →